Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 93
(Art. 1, L.R. 26/1987)
(Obiettivi del sistema di formazione del personale regionale)
1. Al fine di soddisfare le esigenze di professionalità dei dipendenti e contribuire alla crescita di efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione, gli obiettivi della formazione devono risultare coerenti:
a) allo sviluppo di una più adeguata professionalità di tutto il personale;
b) al miglioramento della produttività dei servizi;
c) alla crescita della managerialità pubblica dei dirigenti;
d) allo sviluppo di una incisività dell'azione pubblica che serva a creare una professionalità più qualificante ed incentivante in un quadro coordinato ed unitario.
2. Gli obiettivi dell'attività di formazione sono periodicamente concordati con le organizzazioni sindacali in sede di applicazione degli accordi contrattuali e sono definiti in relazione ai bisogni di formazione rilevati.
3. Essi tengono conto, altresì, delle indicazioni dei documenti della programmazione e degli indirizzi generali della Regione.
4. Per assicurare il coordinamento tra le iniziative rivolte al personale regionale e quelle promosse dagli Enti locali per il proprio personale, la Regione - specie in relazione a leggi che operano conferimenti - concorre con gli Enti locali stessi, anche tramite le loro associazioni rappresentative, alla definizione di indirizzi unitari per l'azione formativa.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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