Legge Regionale
7 luglio 2008
, n. 20
Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale
(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20
Art. 96
(Art. 4, L.R. 26/1987)
(Programmazione del sistema di formazione del personale regionale)
(Programmazione del sistema di formazione del personale regionale)
1. La Regione attua la programmazione delle attività di formazione sulla base di un documento di indirizzo triennale e di un programma operativo annuale di attività. Essi costituiscono la modalità con la quale la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale esprimono le proprie esigenze ai fini di quanto previsto dalla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 39 (Ordinamento dell'Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l'amministrazione pubblica - I.Re.F.)
2. La programmazione è formulata in coerenza al fabbisogno rilevato dalla competente struttura della Giunta regionale, anche in collaborazione con soggetti esterni di provata capacità e competenza.
3. Le linee programmatiche triennali sono approvate dalla Giunta regionale sentito il parere delle competenti commissioni consiliari e delle organizzazioni sindacali; esse sono finalizzate essenzialmente alla descrizione di bisogni quali/quantitativi di formazione, individuati nel triennio considerato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia