Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 97
(Art. 5, L.R. 26/1987)
(Programmi operativi annuali)
1. In attuazione del documento di indirizzo triennale di cui all'articolo 95, il dirigente competente in materia di personale approva annualmente un programma operativo per l'anno successivo, sentito il parere delle organizzazioni sindacali. Il programma individua, in particolare:
a) le aree e i settori d'intervento;
b) il numero dei dipendenti coinvolti, secondo le qualifiche funzionali e le figure professionali;
c) le tipologie formative utili al conseguimento degli obiettivi prefissati;
d) le metodologie, le modalità, gli strumenti di attuazione e di verifica;
e) le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del piano.
2. Nel programma annuale sono altresì indicati gli interventi di corso-concorso previsti nell'anno di riferimento e indetti secondo la normativa vigente.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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