Legge Regionale
7 luglio 2008
, n. 20
Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale
(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20
Art. 97
(Art. 5, L.R. 26/1987)
(Programmi operativi annuali)
(Programmi operativi annuali)
1. In attuazione del documento di indirizzo triennale di cui all'articolo 95, il dirigente competente in materia di personale approva annualmente un programma operativo per l'anno successivo, sentito il parere delle organizzazioni sindacali. Il programma individua, in particolare:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia