Legge Regionale
30 luglio 2008
, n. 24
Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE).
(BURL n. 31, 1° suppl. ord. del 01 Agosto 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-30;24
Art. 4
(Regime di deroga previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera c) della direttiva n. 79/409/CEE per la stagione venatoria 2009-2010)(1)
4. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(5)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 1 dell'articolo 26 è aggiunto il seguente:
'1 bis. Qualora l'allevatore sia iscritto alla Federazione ornicoltori italiani (FOI) o alla Associazione Manifestazioni Ornitologiche Venatorie (AMOV) o ad altra associazione riconosciuta a livello regionale, l'anellino inamovibile di cui al comma 1 corrisponde a quello previsto dalle federazioni o associazioni ed il numero progressivo del soggetto allevato si identifica con quello assegnato dalle federazioni o associazioni stesse'.
NOTE:
1. La rubrica è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 16 settembre 2009, n. 21.
2. Il comma già modificato dall'art. 1, comma 1della l.r. 16 settembre 2009, n. 21, è stato abrogato dall'art. 1, comma 1 della l.r. 22 dicembre 2009, n. 29.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia