Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 4
(Informatizzazione dei dati e delle procedure)(6)
1. È istituita l’anagrafe digitale regionale delle imprese agricole e silvo-pastorali, relativa a tutte le aziende riferite a persone fisiche e giuridiche, nonché alle imprese, identificate dal codice fiscale, che svolgono attività in materia agroalimentare, forestale e della pesca e intrattengono a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione regionale o locale.
2. L’anagrafe digitale delle imprese costituisce strumento di organizzazione e snellimento dell’azione regionale, coordinato con il registro delle imprese tenuto presso le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), ed è costituita prioritariamente attraverso la riorganizzazione, l’accorpamento e l’integrazione delle banche dati, degli archivi e delle anagrafi già esistenti.
3. L’anagrafe digitale delle imprese è organizzata e resa operativa con deliberazione della Giunta regionale.
4. L’anagrafe digitale delle imprese è istituita ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell’articolo 55, commi 14 e 15, della l. 27 dicembre 1997, n. 449) e del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173).
5. Nell’ambito dell’anagrafe digitale è istituito il fascicolo aziendale elettronico che costituisce l’unico riferimento per tutte le procedure che riguardano le imprese agricole, tra le quali:
a) le procedure finalizzate al rilascio di autorizzazioni e all’erogazione di contributi;(7)
b) le procedure concernenti l'avvio, la modifica o la cessazione delle attività economiche e le procedure di controllo, comprese quelle a carattere sanitario, anche mediante accordi tra pubbliche amministrazioni per l’interscambio di servizi digitali su piattaforme informatiche.(8)
6. La Regione promuove lo sviluppo del sistema informativo agricolo digitale che, utilizzando le informazioni dell’anagrafe di cui al comma 1, realizza i servizi necessari alle politiche agricole regionali, anche con la partecipazione degli operatori del comparto. La Regione organizza e certifica le informazioni acquisite nell’espletamento delle proprie attività, anche al fine di promuovere accordi con gli operatori per la semplificazione degli adempimenti amministrativi tramite un accesso diretto alle stesse informazioni.
7. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità per promuovere e facilitare l’utilizzo diretto, da parte delle imprese, delle procedure informatizzate di competenza regionale.
8. Le informazioni e i dati raccolti e inseriti nel fascicolo aziendale secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale si intendono certificati dalla Regione e, di norma, non sono oggetto di ulteriori verifiche e accertamenti da parte della Regione stessa e degli enti del sistema regionale di cui alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34“Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione”– collegato 2007), fatto salvo l’esercizio del potere di vigilanza.
9. Allo scopo di promuovere la progressiva integrazione e valorizzazione dei dati contenuti nei sistemi informativi certificati dalla Regione, la Giunta regionale adotta linee guida al fine di evitare la duplicazione e la sovrapposizione dei controlli da parte della Regione e degli enti del sistema regionale di cui alla l.r. 30/2006 nei confronti delle aziende agricole di trasformazione e di commercializzazione che adottano specifici disciplinari o sistemi autonomi di controllo connessi e integrati con l’anagrafe digitale delle imprese.
10. Al fine di promuovere e facilitare l’accesso diretto al sistema dei servizi pubblici a favore del settore agricolo e di facilitare l’interazione diretta tra aziende agricole, centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) e pubblica amministrazione, la Regione adotta iniziative finalizzate a:
a) dotare le aziende agricole della strumentazione telematica necessaria per l’interazione digitale con la pubblica amministrazione;
b) realizzare corsi di formazione con cui incrementare l’utilizzo degli strumenti informatici e delle procedure informatizzate da parte degli imprenditori agricoli.
11. La Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), mette a disposizione delle imprese agricole i propri dati informatici certificati, anche relativi alla rintracciabilità sanitaria, per lo sviluppo di forme innovative di commercializzazione e valorizzazione delle produzioni; finanzia specifici progetti di sviluppo, a valenza aziendale, interaziendale, di distretto e di filiera e promuove lo sviluppo di piattaforme per il mercato telematico del lavoro in agricoltura.
12. La Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003, rende disponibili i dati raccolti, ad esclusione dei dati di rilevanza economico finanziaria, alle autonomie locali e funzionali per i fini di pianificazione territoriale, nonché per la redazione di studi e di piani di sviluppo e di altri strumenti di pianificazione e programmazione locale e regionale.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
6. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25. Torna al richiamo nota
7. La lettera è stata modificata dall'art. 2, comma 1, lett. d) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
8. La lettera è stata sostituita dall'art. 10, comma 1, lett. a) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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