Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 4 ter
(Riduzione dei costi burocratici a carico delle imprese agricole)(10)
1. La Regione adotta, in base alle disposizioni di cui all’articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia), misure e interventi tali da ridurre i costi burocratici a carico delle imprese agricole nella misura minima del venticinque per cento entro l’anno 2012.
2. Tali obiettivi potranno essere conseguiti sia attraverso un processo organico di semplificazione delle procedure amministrative sia attraverso la semplificazione e l’eliminazione di documentazioni richieste per attestare dati ed informazioni già in possesso della pubblica amministrazione.
2 bis. Al fine di ridurre gli oneri burocratici e gli ostacoli allo sviluppo delle imprese è istituito il registro unico regionale dei controlli in agricoltura e nel settore agroalimentare (RUCA), quale parte integrante dell’anagrafe digitale regionale delle imprese agricole e silvo-pastorali di cui all’articolo 4.(11)
2 ter. Nel RUCA confluiscono, per ciascuna impresa agricola ed agroalimentare, i dati relativi ai controlli effettuati. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 3, sono specificate le tipologie e le modalità di raccolta dei dati stessi.(11)
2 quater. Concorrono alla formazione e all’aggiornamento del RUCA, anche attraverso accordi finalizzati all’integrazione fra i rispettivi sistemi informativi, la Regione, altre amministrazioni pubbliche e soggetti privati incaricati a qualsiasi titolo di effettuare controlli a carico delle aziende agricole ed agroalimentari, nonché altri soggetti pubblici e privati interessati da procedimenti amministrativi in ambito agricolo, in funzione delle rispettive competenze o incarichi. Concorrono, altresì, tutti i soggetti pubblici o privati che effettuano, con contributo pubblico, la rilevazione di dati del settore agricolo. (12)
2 quinquies. La Regione, i Comuni, la provincia di Sondrio, le Comunità Montane e i soggetti di cui al comma 2 quater, prima della effettuazione di ogni controllo in loco accedono al RUCA per verificare se i dati e le informazioni già registrate da altri soggetti abilitati, che di norma mantengono validità per un periodo di centottanta giorni dalla data di esecuzione del controllo, soddisfano le esigenze del controllo programmato. E’ fatta salva l’applicazione di specifiche normative di settore e delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) per attività di accertamento cui consegua l’applicazione di sanzioni amministrative.(13)
2 quinquies 1. Al fine di rendere più efficiente lo svolgimento delle attività di controllo, la Regione può promuovere la sottoscrizione di protocolli di intesa e la costituzione di specifici tavoli di coordinamento con i soggetti interessati.(14)
2 sexies. Alle imprese agricole è assicurata la possibilità di consultare l’archivio informatizzato con riferimento ai dati e alle informazioni relativi alla propria posizione.(11)
2 septies. La Regione favorisce l’integrazione del RUCA con il registro delle imprese tenuto dalle CCIAA e con i sistemi informativi delle amministrazioni di cui al comma 2 quater.(11)
2 octies. La Regione comunica alle imprese, entro quindici giorni dalla data di costituzione del RUCA, le modalità per realizzare i collegamenti informatici.(11)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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