Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 4 quater
(Tutela del suolo agricolo)(15)
1. La Regione riconosce il suolo quale bene comune. Ai fini della presente legge, il suolo agricolo costituisce la coltre, a varia fertilità, del territorio agricolo, per come esso si presenta allo stato di fatto. Si intende suolo agricolo ogni superficie territoriale, libera da edifici e strutture permanenti non connesse alla attività agricola in essere, interessata in modo permanente dalla attività agricola, da attività connesse e dalla eventuale presenza di elementi che ne costituiscono il corredo paesaggistico-ambientale quali reticolo idraulico, fontanili, siepi, filari, fasce boscate, aree umide, infrastrutture rurali.
2. La Regione riconosce il suolo agricolo quale spazio dedicato alla produzione di alimenti, alla tutela della biodiversità, all’equilibrio del territorio e dell’ambiente, alla produzione di utilità pubbliche quali la qualità dell’aria e dell’acqua, la difesa idrogeologica, la qualità della vita di tutta la popolazione e quale elemento costitutivo del sistema rurale.
3. La Regione considera il sistema rurale una componente fondamentale del suo sistema territoriale e ritiene che le criticità emergenti sul consumo di suolo agricolo devono essere affrontate con adeguate politiche finalizzate a salvaguardare le destinazioni di uso di suoli e territori agricoli indispensabili all’esercizio delle attività agricole, in una sempre crescente ottica di multifunzionalità.
4. La sospensione temporanea o continuata della attività agricola sul suolo agricolo non determina in modo automatico la perdita dello stato di suolo agricolo.
5. La Regione elabora politiche per il contenimento del consumo di suolo agricolo finalizzate ad orientare la pianificazione territoriale regionale. A tal fine:
a) individua una metodologia condivisa di misurazione del consumo del suolo agricolo che abbia come criteri principali il valore agroalimentare e le funzioni del suolo stesso, nonché l’incidenza delle attività che vi insistono;
b) redige periodicamente, in collaborazione con l’Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste (ERSAF), un rapporto sulla consistenza del suolo agricolo e sulle sue variazioni;
c) stabilisce le forme e i criteri per l’inserimento negli strumenti di pianificazione previsti dalla normativa regionale di apposite previsioni di tutela del suolo agricolo, introducendo altresì metodologie di misurazione del consumo del suolo agricolo stesso e prevedendo strumenti cogenti per il suo contenimento.
5 bis. E’ istituito il fondo per la realizzazione di interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, alimentato dal versamento da parte dei proponenti di ogni mutamento di destinazione d’uso del suolo oggetto di vincolo idrogeologico di cui all'articolo 44, di un importo fissato con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, sulla base dei seguenti criteri:(16)
a) superficie oggetto di mutamento di destinazione d’uso del suolo, espressa in metri quadrati;
b) ubicazione dell’intervento, distinguendo tra comuni montani e comuni non montani; particolare attenzione è prestata alla salvaguardia delle aree montane nell’ottica del mantenimento delle attività agricole collocate in quei territori, anche come misura per contrastare lo spopolamento;
c) volume di terreno da movimentare, espresso in metri cubi;
d) tipologia di destinazione d’uso richiesta in mutamento a quella esistente.
5 ter. All'introito delle somme derivanti dall'applicazione del comma 5 bis si provvede con l'UPB 4.5.202 “Assegnazioni e trasferimenti da altri soggetti” dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e successivi. L’utilizzo del fondo per la prevenzione del rischio idrogeologico è vincolato ai territori soggetti al medesimo vincolo.(16)
5 quater. Le risorse per la realizzazione di interventi di prevenzione del rischio idrogeologico sono allocate alla UPB 3.2.3.110 “Pianificazione territoriale e difesa suolo” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e successivi.(16)
5 quinquies. Il versamento dell’importo compensativo di cui al comma 5 bisè condizione necessaria al rilascio dell’autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso del suolo.(16)
5 sexies. La Regione rende pubbliche annualmente le somme raccolte in applicazione del comma 5 bis, nonché l’elenco degli interventi finanziati e la loro ubicazione.(16)
5 septies. La Regione collabora con il Ministero delle politiche agricole all’attuazione delle linee guida per il monitoraggio annuale del consumo del suolo agricolo su base regionale e la sua riduzione, con l’obiettivo di raggiungere entro il 2020 il dimezzamento degli indici di consumo rilevati nell’anno 2012.(16)
5 octies. Costituisce titolo prioritario per l’accesso al “Fondo per la prevenzione del rischio idrogeologico” lo svolgimento di attività agro-forestali, anche in forma consorziata, connesse alla prevenzione del rischio idrogeologico.(16)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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