Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 5
(Tavolo istituzionale per le politiche agricole regionali e tavolo agricolo regionale)
1. La Giunta regionale individua il tavolo istituzionale per le politiche agricole e il tavolo agricolo regionale quali strumenti di concertazione permanente con l'ambito istituzionale degli enti cui sono affidate competenze e funzioni in campo agricolo e con le organizzazioni professionali agricole e le organizzazioni cooperative agricole. La composizione dei due tavoli è definita con deliberazione della Giunta regionale, assicurando un’adeguata rappresentanza delle autonomie locali e delle organizzazioni professionali interessate.(17)
2. Il direttore generale della struttura organizzativa competente in materia di agricoltura partecipa ai lavori del tavolo istituzionale per le politiche agricole e del tavolo agricolo.
3. Il tavolo istituzionale per le politiche agricole regionali e il tavolo agricolo regionale possono essere integrati da esperti e altri componenti per l'esame di argomenti di carattere specialistico.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
17. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3 e successivamente sostituito dall'art. 7, comma 10, lett. a) della l.r. 5 agosto 2010, n. 13.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia