Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 5 bis
(Tavolo permanente dei partenariati per lo sviluppo locale)(19)
1. È istituito il tavolo permanente dei partenariati per lo sviluppo locale.
2. Il tavolo permanente dei partenariati per lo sviluppo locale è costituito con deliberazione della Giunta regionale ed è composto dai seguenti soggetti:
a) il Presidente della Regione o dagli assessori regionali competenti, o loro delegati, che lo presiedono, designati sulla base della materia all’ordine del giorno;
b) i rappresentanti legali dei capifila dei partenariati per lo sviluppo locale delle strategie delle aree interne o loro delegati;
c) i presidenti, o loro delegati, dei gruppi di azione locale (GAL), costituiti ai sensi dei regolamenti europei;
d) un rappresentante di ANCI Lombardia;
e) un rappresentante di Uncem Lombardia;
f) tre consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale, garantendo la rappresentanza della minoranza;
3. Il tavolo permanente di cui al comma 1 viene convocato almeno due volte all’anno e analizza, su proposta dei suoi componenti, gli assetti e le problematiche dei territori rurali su cui operano i partenariati di cui al comma 2, lettera b), e i GAL di cui al comma 2, lettera c), al fine di coordinare, monitorare e valorizzare le diverse politiche territoriali promosse in ambito Leader e aree interne, fatte salve le regole di gestione dei fondi comunitari.
4. La partecipazione al tavolo permanente di cui al presente articolo è a titolo gratuito.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
19. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. a) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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