Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 5 bis
2. Il tavolo permanente dei partenariati per lo sviluppo locale è costituito con deliberazione della Giunta regionale ed è composto dai seguenti soggetti:
a) il Presidente della Regione o dagli assessori regionali competenti, o loro delegati, che lo presiedono, designati sulla base della materia all’ordine del giorno;
b) i rappresentanti legali dei capifila dei partenariati per lo sviluppo locale delle strategie delle aree interne o loro delegati;
3. Il tavolo permanente di cui al comma 1 viene convocato almeno due volte all’anno e analizza, su proposta dei suoi componenti, gli assetti e le problematiche dei territori rurali su cui operano i partenariati di cui al comma 2, lettera b), e i GAL di cui al comma 2, lettera c), al fine di coordinare, monitorare e valorizzare le diverse politiche territoriali promosse in ambito Leader e aree interne, fatte salve le regole di gestione dei fondi comunitari.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia