Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 7 ter(21)
Distretti biologici
1. La Regione promuove, in particolare, l’individuazione di distretti biologici, come definiti dall’articolo 13, comma 1, della legge 9 marzo 2022, n. 23 (Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico) quali strumenti per lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura ottenute con metodo biologico.
2. La Giunta regionale definisce, nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2022 (Determinazione dei requisiti e delle condizioni per la costituzione dei distretti biologici), tempi e modalità di svolgimento della procedura di riconoscimento dei distretti di cui al comma 1. Definisce altresì:
a) modalità e tempi di aggiornamento periodico dei piani di distretto e di rendicontazione finale sul raggiungimento degli obiettivi dei piani medesimi;
b) modalità e frequenze delle verifiche del mantenimento dei requisiti richiesti ai fini del riconoscimento.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
21. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. b) della l.r. 7 agosto 2023, n. 2. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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