Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Distretti biologici
1. La Regione promuove, in particolare, l’individuazione di distretti biologici, come definiti dall’articolo 13, comma 1, della legge 9 marzo 2022, n. 23 (Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico) quali strumenti per lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura ottenute con metodo biologico.
2. La Giunta regionale definisce, nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2022 (Determinazione dei requisiti e delle condizioni per la costituzione dei distretti biologici), tempi e modalità di svolgimento della procedura di riconoscimento dei distretti di cui al comma 1. Definisce altresì:
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia