Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 9 ter
1. Al fine di favorire lo sviluppo e il rilancio di filiere agroalimentari, la Regione può concedere agevolazioni finanziarie alle imprese in forma di microcrediti, di contributi in conto interessi o di abbattimento dei costi delle commissioni di garanzia.
2. La Giunta regionale individua le filiere oggetto degli interventi di sostegno e definisce criteri e modalità di erogazione dei finanziamenti. Con la medesima deliberazione si provvede, in relazione alle misure di cui al comma 1, agli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all’articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea).
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia