Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 10
(Politiche della qualità)
1. Al fine di promuovere forme di produzione e di trasformazione idonee a garantire il consumatore, sono sostenuti e promossi l'introduzione e lo sviluppo di sistemi di gestione per la qualità di prodotto e di processo, di sistemi di gestione ambientale nel settore agricolo, agroalimentare, forestale e ortoflorovivaistico, nonché la loro certificazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono concessi contributi destinati a promuovere:
a) l'ideazione e la progettazione del prodotto, incluse le spese per la predisposizione delle domande di riconoscimento dei prodotti ai sensi della normativa comunitaria;
b) l’acquisizione e la dotazione di servizi e prestazioni volti all’implementazione di sistemi di qualità, nonché l’introduzione di sistemi di tracciabilità e di gestione ambientale;(30)
c) l'adozione di sistemi di autocontrollo igienico-sanitario;
d) gli studi tecnici, di fattibilità, di ricerca di mercato;
e) l'acquisto di beni strumentali finalizzati a prove e valutazioni di prodotto e di processo e utilizzati per rilevazioni di grandezze chimiche, fisiche, meccaniche e di caratteristiche biologiche;
f) la formazione del personale destinato all'applicazione delle misure sulla qualità e dei sistemi di autocontrollo igienico-sanitario;
g) l'educazione alimentare.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
30. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. k) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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