Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 10.1
1. La Regione, con le forme di concertazione previste dalla presente legge, adotta provvedimenti volti a favorire la filiera corta al fine di conseguire i seguenti obiettivi:
a) ridurre i passaggi del prodotto agricolo e agroalimentare di qualità intercorrenti dal momento della produzione al momento del consumo finale;
b) favorire il mantenimento di produzioni agricole ed agroalimentari di qualità locali al fine di riconoscerne il valore di eccellenza;
c) aumentare le sinergie e le opportunità di offerta dei prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità, biologici e locali nell’ambito del commercio, della ristorazione e del turismo rurale e ambientale;
d) favorire la conoscenza dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità lombardi e delle loro caratteristiche;
2. Al fine di favorire l’acquisto dei prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità regionali e di assicurare un’adeguata informazione ai consumatori sull’origine e sulle specificità degli stessi prodotti, la Regione e gli enti locali competenti promuovono la realizzazione di eventi, fiere e mercati dei prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità locali riservati agli imprenditori agricoli del territorio.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia