Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 10.2
1. La Regione promuove la valorizzazione delle produzioni agricole tipiche e locali, favorendone la conoscenza, la diffusione e il consumo, e concorre a garantire ai consumatori condizioni di trasparenza dei prezzi e un’adeguata informazione sull’origine e sulle caratteristiche dei prodotti, anche favorendo la vendita diretta dei prodotti da parte degli imprenditori agricoli singoli o associati.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione promuove l’adozione facoltativa di sistemi di etichettatura e di rintracciabilità dei prodotti che forniscono, in aggiunta alle informazioni obbligatorie previste dalla vigente normativa, informazioni ulteriori sulla provenienza del prodotto, sulle materie prime utilizzate e sulla loro origine, sull’eventuale stabilimento di trasformazione, sul prezzo e ogni altra informazione ritenuta utile per la trasparenza del mercato.
3. Per le stesse finalità la Regione promuove, altresì, l’utilizzo nelle mense scolastiche, pubbliche e ospedaliere, di derrate di prodotti agricoli freschi e lavorati e semilavorati, seguendo la stagionalità dei prodotti della terra e nel rispetto del principio della minima distanza di trasporto, favorendo la provenienza dei prodotti alimentari da produttori locali e valorizzando l’offerta di beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull’ambiente, ivi compresi i beni o i prodotti biologici, da filiera corta o a chilometro zero.(36)
3.1. La Giunta regionale definisce linee di indirizzo relative all'attuazione di quanto disposto al comma 3. A tale fine si avvale del supporto di un osservatorio per la promozione dell'uso di prodotti locali nelle mense scolastiche e nella ristorazione collettiva istituito, senza oneri a carico del bilancio regionale, presso la competente struttura regionale, con compiti di studio, analisi, monitoraggio e di formulazione di proposte. Dell'osservatorio possono far parte anche esperti in materia agroalimentare esterni all'amministrazione. (37)
3.2. L'osservatorio di cui al comma 3.1. è costituito con deliberazione della Giunta regionale che ne definisce la composizione e le modalità di funzionamento.(37)
3 bis. In attuazione di quanto disposto dal comma 3, nei bandi relativi alle procedure di appalto pubblico di forniture di prodotti agricoli e agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva, al fine di introdurre specifici criteri di qualificazione ambientale aventi lo scopo di contenere i consumi energetici, di limitare le distanze di trasporto, di tutelare le risorse ambientali, di garantire la freschezza e la qualità dei prodotti e di assicurare l’esercizio delle attività di controllo sugli stessi, nel rispetto e secondo quanto sancito dall’articolo 83, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), può essere previsto, quale criterio preferenziale ponderato per l’aggiudicazione, nel rispetto e secondo le prescrizioni dell’articolo 83, commi 2, 3, 4 e 5, del d.lgs. 163/2006, l'utilizzo di derrate di prodotti agricoli freschi, semilavorati e lavorati, e da agricoltura biologica, che seguano la stagionalità della terra e che rispettino il principio della minore distanza di trasporto.(38)
3 ter. La Regione stipula idonei accordi con l’associazione nazionale comuni italiani (ANCI) affinché le amministrazioni locali adottino appositi provvedimenti per l’utilizzo e il rispetto dei criteri di qualificazione ambientale di cui al comma 3 bis nella aggiudicazione delle gare concernenti i servizi pubblici di ristorazione collettiva. (38)
3 quater. La Regione promuove appositi accordi con i rappresentanti dei produttori agricoli, degli operatori della ristorazione collettiva e della pubblica amministrazione regionale e locale per l’adozione di diete alimentari che privilegino l’utilizzo di alimenti, anche da agricoltura biologica, legati alla stagionalità della terra e al rispetto del principio della minore distanza di trasporto. (38)
3 quinquies. In attuazione di quanto disposto dal comma 3 quater, la Regione promuove l’istituzione di un apposito contrassegno, che non riveste valore di marchio qualitativo, per l'identificazione delle imprese esercenti attività di ristorazione e delle strutture ricettive operanti in Regione che garantiscono l'impiego prevalente di prodotti agricoli che seguono la stagionalità della terra e che rispettano il principio della minore distanza di trasporto. La Regione incentiva, inoltre, l’impiego di tali prodotti anche attraverso segnalazioni di buone pratiche, con l’attribuzione di pubblici riconoscimenti non onerosi a realtà imprenditoriali, pubbliche amministrazioni, associazioni non profit e volontariato locale.(38)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia