Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 10 bis
(Promozione della cultura della qualità nel settore agricolo ed agroalimentare attraverso i marchi collettivi)(39)
1. Allo scopo di valorizzare attività, processi, lavorazioni e prodotti caratteristici del territorio di ogni provincia lombarda o con specifici requisiti qualitativi, la Regione Lombardia promuove la diffusione della cultura della qualità nel settore agricolo ed agroalimentare attraverso:
a) la creazione di marchi collettivi geografici promossi dalla provincia di Sondrio in base all’articolo 34, comma 1, lettera l);(40)
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione promuove attività di studio, ricerca, informazione e divulgazione della cultura della qualità, della sicurezza alimentare, della salubrità dei prodotti, della rintracciabilità della produzione, della salvaguardia ambientale e della tutela del consumatore, anche attraverso la realizzazione di campagne pubblicitarie ed iniziative integrate con il settore secondario e del turismo.
3. Al fine di individuare le azioni volte al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione si avvale:
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia