Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 11
(Trasformazione e commercializzazione)
1. E' assicurato il sostegno agli interventi di miglioramento e razionalizzazione delle fasi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, forestali, ittici e ortoflorovivaistici, allo scopo di incrementarne la competitività e il valore aggiunto. Le misure di sostegno sono, in particolare, finalizzate:
a) all'orientamento verso nuovi sbocchi di mercato;
b) al miglioramento e alla razionalizzazione dei processi di trasformazione e dei circuiti di commercializzazione, in particolare favorendo l'integrazione delle filiere;
c) allo sviluppo di servizi connessi al miglioramento della qualità, salubrità, capacità di attrazione commerciale e orientamento al mercato dei prodotti;
d) all'incremento di nuove tecnologie e di investimenti a carattere innovativo;
e) al miglioramento e al controllo della qualità dei prodotti;
f) all'adeguamento delle condizioni sanitarie e igieniche;
g) alla protezione dell'ambiente.
2. Per l'attuazione delle misure di sostegno di cui al comma 1, la Regione, privilegiando progetti di filiera o di area, interviene attraverso strumenti che integrano in modo sinergico gli interventi relativi a:
a) investimenti nelle aziende agricole;
b) investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione;
c) promozione e pubblicità dei prodotti agricoli;
d) salvataggio e ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
e) ingegneria finanziaria;
f) formazione e incremento dell'occupazione.
3. La Regione può concorrere agli oneri sostenuti da enti locali e associazioni di produttori per la realizzazione, il completamento, la ristrutturazione o l'ammodernamento dei centri di commercializzazione all'ingrosso delle produzioni agricole e zootecniche di rilevante interesse regionale, con priorità per le azioni finalizzate all'adeguamento delle strutture alla normativa comunitaria.
3 bis. La Regione favorisce, mediante apposite attività promozionali e informative, la costituzione di gruppi di offerta tra filiere organizzate e di gruppi di acquisto, nonché la commercializzazione diretta di prodotti agricoli ed agroalimentari da parte delle aziende agricole produttrici.(41)
3 ter. La Regione promuove la modalità degli accordi di filiera, sottoscritti dalle rappresentanze di tutti i soggetti che intervengono nei processi di produzione, lavorazione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione, quali strumenti per migliorare la competitività e la redditività di tutte le imprese partecipanti. Gli accordi di filiera possono prevedere, compatibilmente con la normativa comunitaria, misure di contenimento delle produzioni rese necessarie da specifiche analisi degli sbocchi di mercato o da programmi di miglioramento della qualità. L’adesione facoltativa agli accordi di filiera costituisce titolo di priorità nell’accesso alle misure di sostegno finanziario regionale.(42)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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