Legge Regionale 
   5 dicembre 2008 
  , n. 31
  
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 12
    
    
      
      
      1.  Per favorire la conoscenza delle produzioni tipiche e di qualità e l'informazione dei consumatori sono sostenute iniziative riguardanti:
    
      
      
      2.  Per le finalità di cui al comma 1 possono essere concessi contributi:
    a)  alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e ad altri enti pubblici, alle associazioni di produttori, ai consorzi di tutela e ad altri organismi associativi per la caratterizzazione dei prodotti, l'adozione di disciplinari di produzione e di marchi di origine e di qualità;
b)  alle CCIAA e ad altri enti pubblici, alle associazioni produttori, ai consorzi di tutela e alle loro associazioni di secondo grado, alle associazioni responsabili della gestione delle strade dei vini e dei sapori, nonché ad altri organismi associativi operanti nel settore agricolo e agro-silvo-pastorale per la promozione dei prodotti.(44)
      
      
      3. È escluso il sostegno a iniziative di pubblicità di specifici marchi aziendali e collettivi che non rientrano nel quadro di eleggibilità stabilito dalle norme dell'Unione europea.
    
    
      
      
      4 bis. Allo scopo di valorizzare e promuovere le produzioni locali, la Regione, attraverso la stipulazione di accordi quadro con i rappresentanti della media e grande distribuzione, favorisce la creazione di appositi spazi destinati alla vendita esclusiva di prodotti agricoli regionali nell'ambito degli esercizi di vendita al dettaglio di generi alimentari.(46)
    
    
  NOTE:
  
    
    1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. 
  
    
    44. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. p) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25 e successivamente dall'art. 7, comma 1, lett. c) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13. 
  
  

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia 
                    
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