Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 12.1
1. La Regione promuove la realizzazione di percorsi enogastronomici, denominati strade dei vini e dei sapori, intesi come percorsi, inseriti in una cornice di attrattive paesaggistiche e culturali, lungo i quali si trovano prodotti vitivinicoli e agroalimentari a denominazione geografica protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP), prodotti da agricoltura biologica e prodotti tradizionali. Promuove, altresì, la conservazione dei percorsi enogastronomici esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2022”.
2. I percorsi di cui al comma 1 sono identificati in modo uniforme sul territorio regionale mediante un logo identificativo e apposita segnaletica di indicazione di cui all’articolo 39, comma 1, lettera c), capoverso h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
3. Ogni percorso è realizzato e gestito in conformità agli standard minimi definiti con regolamento di attuazione. Con il medesimo regolamento sono definite le caratteristiche del logo identificativo e della segnaletica di indicazione. Sono, altresì, definiti:
c) le modalità di svolgimento dell’attività di vigilanza sugli standard minimi da parte della competente struttura regionale;
f) i tempi e le modalità per l’adeguamento alla nuova disciplina delle strade dei vini e dei sapori già riconosciute alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1.
4. Il progetto di realizzazione e gestione di un percorso è presentato alla Regione, ai fini del riconoscimento, da un comitato promotore del quale devono far parte:
a) aziende agricole: vitivinicole o produttrici dei prodotti agroalimentari di cui al comma 1, singole o associate;
b) cantine o aziende di trasformazione dei prodotti agroalimentari di cui al comma 1, singole o associate;
5. D el comitato promotore possono inoltre far parte:
c) aziende che svolgono attività di ricezione alberghiera ed extra-alberghiera e della ristorazione;
d) imprese artigiane e commerciali direttamente collegate ai prodotti di cui al comma 1 del territorio interessato;
6. I soggetti di cui al comma 4, lettere a) e b), devono rappresentare almeno il trenta per cento della composizione di ciascun comitato.
7. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l’organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte dalle aziende agricole situate lungo i percorsi sono ricondotte alle attività agrituristiche e enoturistiche di cui al Titolo X della presente legge.
8. Il riconoscimento è disposto con decreto dirigenziale a seguito di verifica della conformità del progetto alle disposizioni del presente articolo e del regolamento e ha durata quinquennale. Al termine dei cinque anni il comitato di gestione di cui al comma 9, che intende mantenere il riconoscimento, deve ripresentare un progetto di gestione della strada per i cinque anni successivi. In un ambito territoriale omogeneo può essere riconosciuto un solo percorso.
9. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’avvenuto riconoscimento, il comitato promotore si costituisce in organismo associativo senza scopo di lucro, di seguito denominato comitato di gestione, dotato di un proprio statuto, quale soggetto responsabile dell’attuazione del progetto di cui al comma 4.
10. Il comitato di gestione ha il compito di:
e) curare, direttamente o indirettamente, lo svolgimento di attività ricreative, culturali, didattiche e dimostrative nei punti di accoglienza dislocati lungo il percorso, nonché assumere ogni altra iniziativa volta al raggiungimento delle finalità perseguite;
13. Possono essere concessi contributi per la realizzazione di progetti finalizzati a promuovere la conoscenza dei prodotti di cui all’articolo 1 e del territorio e, in particolare, per il finanziamento delle seguenti tipologie di spesa:
14. Alle spese derivanti dall’attuazione del presente articolo, stimate in euro 100.000,00 per l’esercizio finanziario 2022, si provvede con le risorse stanziate alla missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” - Titolo 1 “Spese correnti” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024. Per gli esercizi successivi al 2022 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.(48)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia