Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 13
(Assistenza tecnica alle aziende agricole, formazione e qualificazione professionale)
1. Per migliorare l'efficienza e la professionalità delle aziende agricole è promosso un sistema integrato di servizi di supporto e di assistenza tecnica che in particolare:
a) supporta il potenziamento delle strutture organizzative nonché la rete delle istituzioni territoriali a carattere tecnico-scientifico dipendenti e collegate;
b) promuove e sostiene la ricerca, la sperimentazione, l'assistenza tecnica e la diffusione delle innovazioni tecnologiche;
c) incentiva la formazione professionale degli operatori e dei tecnici agricoli;
d) stabilisce idonee forme di collegamento tra le attività dei servizi di supporto alle aziende, nonché tra i vari enti, istituzioni, associazioni e organismi erogatori.
2. Il sistema integrato di cui al comma 1 si compone delle seguenti articolazioni:
a) ricerca e sperimentazione;
b) assistenza tecnico-economica di base e specializzata, come definita dall'allegato A;
c) informazione e divulgazione di cui all'articolo 15;
d) formazione e aggiornamento professionale dei tecnici preposti all'attuazione dei servizi di sviluppo di cui al presente articolo;
e) formazione e qualificazione degli operatori agricoli;
f) prestazione di servizi di gestione aziendale e di servizi ausiliari, quali analisi e consulenza finanziaria;
g) prestazione di consulenti;
h) altre attività finalizzate alla diffusione di nuove tecniche di produzione, quali progetti pilota o progetti dimostrativi;
i) servizi di sostituzione durante l'assenza dell'agricoltore o dei suoi collaboratori;
l) supporto alle attività delle aziende agricole da parte di società di servizi.
3. Al fine di definire e conseguire gli obiettivi del sistema integrato di servizi di supporto e di assistenza tecnica, la Regione, in conformità al principio di sussidiarietà, si avvale dello strumento della concertazione con le organizzazioni professionali agricole territorialmente più rappresentative in ambito regionale e della collaborazione di altre realtà operanti nel settore agricolo.
4. La Regione attua direttamente le azioni in materia di ricerca e sperimentazione o le affida, sulla base di specifici progetti, a propri enti dipendenti, a università e istituti tecnico-scientifici, ad altri organismi e realtà operanti nel settore agricolo; possono essere definite, con convenzione, forme di compartecipazione regionale a progetti di ricerca e sperimentazione promossi da soggetti terzi.
5. Nell'ambito delle attività di assistenza tecnico-economica di base e specializzata sono promosse azioni di formazione e aggiornamento di singoli imprenditori agricoli, prevedendo inoltre l'aggiornamento e la riqualificazione di personale degli enti a cui sono conferite funzioni e del personale dipendente da enti, istituzioni, associazioni, organizzazioni professionali agricole e organismi pubblici e privati che collaborano all'attuazione degli indirizzi di cui al presente titolo.
6. L'attività di formazione professionale si articola in corsi e tirocini diretti:
a) alla formazione e all'aggiornamento degli imprenditori agricoli e dei loro collaboratori;
b) alla formazione e all'aggiornamento del personale delle associazioni dei produttori e delle cooperative agricole.
7. I corsi e i tirocini di cui al comma 6, lettera a), sono finalizzati a migliorare la professionalità dei soggetti interessati con particolare riferimento al riorientamento qualitativo della produzione e alla applicazione di metodi di produzione compatibili con le esigenze della protezione dello spazio rurale, con particolare riguardo al conveniente sfruttamento della superficie agraria e forestale.
8. Alle iniziative regionali di formazione di cui al presente titolo è assicurato finanziamento prioritario nel quadro delle azioni finanziate dal fondo sociale europeo, con particolare riguardo a quelle relative ad aree a economia debole.
9. La Regione promuove i processi di certificazione o accreditamento dei soggetti che attuano la formazione professionale in agricoltura.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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