Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 13 bis
(Imprese agromeccaniche)(51)
1. Si definiscono imprese agromeccaniche i soggetti, individui o società, ivi incluse le cooperative ed i consorzi di imprese, che svolgono in forma autonoma e con caratteristiche di prevalenza economica una delle attività di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38).
2. La Regione promuove la qualificazione della professionalità delle imprese agromeccaniche. A tal fine, è istituito presso la Giunta regionale l’albo delle imprese agromeccaniche. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti le modalità di tenuta dell’albo ed i requisiti necessari per l’iscrizione allo stesso.
2 bis. La Regione sostiene le imprese iscritte all'albo di cui al comma 2 attraverso la concessione di contributi in capitale a fondo perduto per l'acquisto di macchine e attrezzature. La Giunta regionale definisce criteri e modalità di erogazione dei contributi, nonché l'ammontare degli stessi nel rispetto del comma 2 ter e provvede agli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea). (52)
2 ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 2 bis si fa fronte, nel limite massimo di euro 100.000,00, nell'ambito delle risorse disponibili alla missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca', programma 1 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022.(52)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
52. Il comma è stato aggiunto dall'art. 11, comma 1, della l.r. 30 dicembre 2019, n. 24. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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