Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 15
(Informazione e divulgazione)
1. La Regione attua direttamente e promuove, anche attraverso la provincia di Sondrio, le comunità montane e le CCIAA, iniziative mirate alla raccolta, elaborazione e diffusione di dati e notizie di carattere tecnico-scientifico, socio-economico, statistico e promozionale, nonché inerenti all'attività dell'amministrazione, attraverso l'uso integrato e coordinato di idonei strumenti di informazione e divulgazione.(53)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
53. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. l) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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