Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 18
(Interventi sugli abbandoni produttivi e sugli abbattimenti)
1. Sono posti in essere aiuti idonei a sostenere:
a) l'abbandono definitivo delle produzioni caratterizzate da eccesso di capacità produttiva a livello regionale, derivante dall'applicazione di norme nazionali e orientamenti comunitari;
b) l'attuazione di programmi e misure di lotta contro epizoozie, fermi pesca e fitopatie, comprendenti anche misure di indennizzo agli agricoltori e incentivi destinati a favorire la partecipazione delle aziende agricole a programmi di prevenzione ed eradicazione.
2. Con deliberazioni della Giunta regionale sono definite le modalità di concessione dell'aiuto e di verifica dei danni dichiarati.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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