Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 20
1. Al fine di agevolare l'assolvimento degli impegni finanziari nei confronti delle compagnie assicurative, la Regione può concorrere al pagamento degli interessi a favore degli organismi collettivi di difesa delle produzioni agricole per le operazioni a breve termine che gli stessi assumono in proposito, secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale.(62)
2. Per il finanziamento degli interventi di difesa attiva delle produzioni dai danni causati da calamità naturali o altri eventi eccezionali, la Regione può concedere contributi, fino ad un ammontare per ciascun organismo stabilito annualmente con deliberazione della Giunta regionale, da destinare a favore dei singoli imprenditori che realizzano strutture permanenti o semipermanenti di difesa attiva, sulla base di progetti individuali degli aderenti agli organismi collettivi di difesa, compresi nel piano annuale redatto dall’organismo di appartenenza.(63)
3. Il contributo è corrisposto con priorità per le iniziative riguardanti la tutela delle colture di pregio o innovative.
4. Sono comprese nei benefici del presente articolo le iniziative assunte direttamente dagli organismi collettivi di difesa connesse all'attuazione dei programmi di agrometeorologia.(64)
5. La Regione può concedere ai soci aderenti agli organismi collettivi di difesa un’integrazione finanziaria sul pagamento dei premi assicurativi nell’ipotesi in cui la partecipazione dello Stato non raggiunga i limiti dei contributi previsti dalla normativa statale o comunitaria.(65)
6. Al fine della organizzazione e del coordinamento delle attività di competenza, gli organismi collettivi di difesa possono costituire una propria associazione regionale che è riconosciuta dalla Regione qualora rappresentativa della maggioranza degli organismi operanti sul territorio.(66)
7 bis. La Regione promuove l'adesione a forme di copertura assicurativa sperimentali, mutualistiche e ad altri strumenti di gestione del rischio previsti dalla normativa statale e comunitaria.(68)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
62. Il comma è stato modificato dall'art. 10, comma 1, lett. h) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19 e dall'art 9, comma 1, lett. f), della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.
63. Il comma è stato modificato dall'art. 10, comma 1, lett. i) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19e dall'art. 9, comma 1, lett.g) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.
65. Il comma è stato sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. k) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19e successivamente modificato dall'art. 9, comma 1. lett. h) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia