Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 24
1. Al fine di assicurare il potenziamento e lo sviluppo delle aziende agricole ubicate nelle aree montane sono promosse, in coerenza con la legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani), le seguenti linee di intervento:
a) miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole e della produttività e funzionalità degli alpeggi e dei pascoli montani;
c) adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria e per le attività di allevamento;(73)
d) introduzione di attività agricole e zootecniche che valorizzino le caratteristiche, le risorse produttive e territoriali e le tradizioni locali della montagna, che presentino competitività economica e si prestino a trasformazioni tecnologiche in loco;
e) riqualificazione e modernizzazione dei processi di trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche, con particolare riferimento al settore lattiero-caseario;
1 bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono promossi altresì in aree, definite con provvedimento della Giunta regionale, che presentano particolari condizioni socio-economiche e che necessitano di interventi a supporto dell’attività agricola. Nella determinazione di tali aree la Giunta regionale tiene conto dei seguenti indici:(76)
2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1:
3. Sono riconosciuti e remunerati i servizi di interesse collettivo prestati dagli operatori agricoli di montagna e delle aree di cui al comma 1 bis, così come definiti con deliberazione della Giunta regionale.(78)
4. Le comunità montane e i comuni classificati montani, nonché i comuni il cui territorio comprende le aree di cui al comma 1 bis, possono stipulare con imprenditori agricoli singoli o associati contratti di protezione territoriale e ambientale per l’esecuzione di piccole opere e attività di sistemazione e manutenzione del territorio. La stessa facoltàè attribuita alla Regione relativamente alle aree di cui al comma 1 bis.(5)(79)
5. Nelle aree montane le funzioni amministrative riguardanti il presente articolo sono conferite alle comunità montane. Nelle aree di cui al comma 1 bis le funzioni amministrative riguardanti il presente articolo sono esercitate dalla Regione.(5)(80)
5 bis. La Regione assicura alle imprese agricole ubicate nei comuni montani, nei limiti delle disponibilità finanziarie, nell'ambito della programmazione comunitaria e nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, un sostegno finalizzato alla realizzazione di investimenti strutturali e all'acquisto di dotazioni tecniche aziendali, nonché all'acquisizione di servizi di consulenza in forma di finanziamenti a favore dei soggetti erogatori dei medesimi servizi.(81)
5 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le tipologie di intervento per le quali può essere concesso il sostegno finanziario.(82)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
72. La rubrica è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. v) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25.
76. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c), numero 3) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3.
78. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), numero 5) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3.
79. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c), numero 6) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3 e successivamente modificato dall'art. 2, comma 1, lett. n) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
80. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c), numero 7) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3 e successivamente modificato dall'art. 2, comma 1, lett. o) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
82. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. w) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25 e successivamente modificato dall'art. 15, comma 1, lett. e) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia