Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 24.1
1. Al fine di garantire il consolidamento delle aziende agricole situate nell’alta pianura lombarda e nella collina e per accompagnare la diversificazione dell’economia rurale attraverso lo sviluppo della multifunzionalità in agricoltura, la Regione promuove iniziative e interventi finalizzati a migliorare la competitività e a compensare il minor reddito che si realizza nelle aziende dell’alta pianura lombarda e nella collina rispetto alle aziende situate nelle zone di pianura e a limitare la competizione con altri settori produttivi rispetto alla destinazione di uso del suolo.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia