Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 24.1
(Interventi a sostegno dell’agricoltura nell’alta pianura e nella collina)(83)
1. Al fine di garantire il consolidamento delle aziende agricole situate nell’alta pianura lombarda e nella collina e per accompagnare la diversificazione dell’economia rurale attraverso lo sviluppo della multifunzionalità in agricoltura, la Regione promuove iniziative e interventi finalizzati a migliorare la competitività e a compensare il minor reddito che si realizza nelle aziende dell’alta pianura lombarda e nella collina rispetto alle aziende situate nelle zone di pianura e a limitare la competizione con altri settori produttivi rispetto alla destinazione di uso del suolo.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le tipologie di intervento, nonché le aree dell’alta pianura lombarda e della collina, con esclusione della aree montane, cui sono destinati gli interventi stessi.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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