Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 28
(Fondo di rotazione nel settore primario)
1. È costituito il fondo di rotazione pluriennale per l'innovazione tecnologica nel settore primario finalizzato alla valorizzazione dei prodotti e dei servizi di qualità immessi sul mercato, attraverso l'adozione da parte della Giunta regionale di un programma pluriennale a sostegno dei processi di innovazione, di ammodernamento impiantistico aziendale e interaziendale, di razionalizzazione del parco di meccanizzazione e di adeguamento delle strutture relative alle fasi di produzione, trasformazione, condizionamento e commercializzazione delle produzioni agricole, zootecniche e forestali.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità per l'attivazione del fondo e le priorità per l'assegnazione delle relative risorse.
3. Il fondo esplica le proprie finalità attraverso la concessione ad aziende agricole e agroalimentari di produzione, trasformazione e commercializzazione, anche costituite in forma cooperativa, di finanziamenti in conto capitale soggetti a rimborso entro un arco decennale, con la corresponsione dell'interesse determinato nei limiti della normativa comunitaria.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia