Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 29
(Accesso alle misure d'intervento)
1. Le richieste per l’accesso alle misure d'intervento di cui al presente titolo sono presentate all’ente competente: (101)
a) con riferimento all’articolo 25, senza vincoli riguardo al periodo di presentazione, fatti salvi termini specifici definiti con deliberazione della Giunta regionale;
b) con riferimento agli articoli 24, 24.1 e 26, a seguito dell’apertura di specifici bandi.
2. La documentazione presentata a corredo dell'istanza è registrata all'anagrafe regionale delle imprese costituita ai sensi dell'articolo 4 e contestualmente resa disponibile agli enti aderenti ai sistemi informativi regionali per i quali ha valore documentale, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza.(102)
3. Gli enti competenti provvedono a redigere e aggiornare, con cadenza almeno semestrale e comunque secondo calendario e criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, le graduatorie delle istanze ricevute l’elenco delle domande ammesse a finanziamento e il prospetto delle liquidazioni effettuate.(103)
4. Al fine di garantire omogenea applicazione delle procedure di cui al presente articolo la Regione, di concerto con gli enti locali a cui sono conferite funzioni, definisce la modulistica e le procedure unificate per la presentazione delle richieste di contributo e le rendicontazioni.
5. Le istanze presentate mantengono validità per ventiquattro mesi, anche in assenza di dotazione finanziaria atta a garantirne il finanziamento, fatta salva specifica interruzione di procedimento determinata con deliberazione della Giunta regionale.
6. La documentazione presentata per l'accesso a una misura di intervento è accolta anche in forma autocertificativa nei casi e con le modalità previsti dalla vigente normativa e si intende validamente presentata anche a corredo di altre istanze promosse presso il medesimo ente, nonché presso gli enti che aderiscono all'anagrafe delle imprese. L'aggiornamento della documentazione soggetta a scadenza temporale è richiesto dall'ente competente contestualmente all'ammissione a finanziamento dell'istanza; la mancata integrazione della documentazione entro il termine stabilito dagli uffici competenti e comunicato con lettera raccomandata comporta, fatti salvi casi di documentata forza maggiore, il rigetto dell'istanza.
7. L'acquisto di bestiame, macchine e attrezzature, mobili e fisse, nonché la realizzazione di strutture aziendali, avvenuti successivamente alla presentazione della richiesta di contributo e nelle more di adozione dell'atto formale di accoglimento da parte dell'amministrazione competente, non precludono la concessione dei contributi, non costituendo comunque impegno al finanziamento da parte dell'amministrazione, né diritto a precedenze o priorità.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
101. Il comma è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. e) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11. Torna al richiamo nota
102. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lett. f) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11. Torna al richiamo nota
103. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lett. g) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi