Legge Regionale 
   5 dicembre 2008 
  , n. 31
  
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 30
    (Erogazione dei contributi)
    
      
      
      1.  Ove non sia diversamente previsto da leggi o provvedimenti specifici, possono essere concessi acconti sino all'80 per cento dei contributi di cui al presente titolo, previa richiesta supportata da idonea garanzia fidejussoria.
    
    
  NOTE:
  
    
    1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia 
                    
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