Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 31 quinquies
1. In attuazione dei principi e dei criteri della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), per favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire l'ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attività agro-forestali, la Regione valorizza le terre agricole incolte, coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità locali.
2. Si considerano abbandonati o incolti:
3. I comuni, entro trecentosessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8, comunicano, tramite il proprio sito web istituzionale, tramite affissione sull'albo pretorio e altre forme di comunicazione istituzionale, la possibilità d'iscrivere i terreni abbandonati o incolti alla Banca della Terra Lombarda. L'elenco dei terreni resi disponibili dai legittimi proprietari è trasmesso alla Regione. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabiliti, a beneficio dei comuni adempienti, specifici criteri di preferenzialità in relazione ai trasferimenti, bandi o finanziamenti regionali.(106)
4. La Regione coordina le attività tecnico-amministrative finalizzate all’inserimento dei terreni nella Banca della Terra Lombarda.
5. Regione Lombardia provvede all'approvazione del piano di sviluppo per la coltivazione dei terreni individuati quali abbandonati o incolti, redatto dai soggetti che fanno richiesta di assegnazione dei terreni medesimi e che si obbligano a coltivarli in forma singola o associata in conformità al piano di sviluppo allegato alla richiesta. Per i terreni di montagna sono previsti anche progetti di utilizzo a pascolo dei terreni. Il piano è redatto e approvato secondo i criteri e le procedure definite dal regolamento di cui al comma 8.
6. Ai proprietari i cui terreni sono stati oggetto di assegnazione è dovuto il canone stabilito secondo i criteri determinati dal regolamento di cui al comma 8.
7. I proprietari e gli aventi diritto possono chiedere, entro i termini e secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 8, di coltivare direttamente i terreni allegando alla richiesta il piano di sviluppo.
8. Con regolamento, da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale recante “Integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale). Istituzione della Banca della Terra Lombarda”, previo parere della commissione consiliare competente, in osservanza dei principi e dei criteri degli articoli 4, 5 e 6 della legge 440/1978, la Regione definisce:
b) i criteri per l'adeguata pubblicità degli elenchi dei terreni classificati come abbandonati o incolti, nonché l’adeguata pubblicità indirizzata specificatamente ai proprietari dei terreni, al fine di avere un’ampia adesione all’iscrizione dei terreni nella Banca della Terra Lombarda;
d) i termini per la presentazione di osservazioni, richieste di cancellazione o richieste di inserimento di terreni negli elenchi della Banca della Terra Lombarda;
f) i criteri per l'ammissibilità delle domande di assegnazione dei terreni abbandonati e incolti, per la loro assegnazione, ivi inclusi i criteri per la selezione dei richiedenti, con particolare riguardo ai giovani e alle donne; sono prioritari nell’assegnazione del terreno i progetti di coltivazione che prevedono l’utilizzo di tecniche di agricoltura biologica;
g) i criteri di determinazione dei canoni dovuti ai proprietari dei terreni assegnati, nonché le norme concernenti la eventuale revoca del contratto e l’introduzione di idonee garanzie a copertura del regolare pagamento dei canoni;
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
106. Il comma è stato modificato dall'art. 9, comma 1, lett. a) della l.r. 26 maggio 2016, n. 14 e successivamente sostituito dall'art. 10, comma 11, lett. b) della l.r. 8 agosto 2016, n. 22.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia