Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 32
(Rinvio)
1. Gli atti applicativi ed esplicativi relativi all'attuazione delle specifiche misure d'intervento di cui al presente titolo, se lo stesso non prevede diversamente, sono adottati dalla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale, in conformità a quanto previsto dal trattato istitutivo dell'Unione europea, dà attuazione, mediante idonee disposizioni applicative, alla regolamentazione comunitaria direttamente applicabile, relativa ai settori dell'agricoltura, delle foreste e della pesca, anche in relazione alla determinazione dell'ammontare dei contributi, dei limiti qualitativi e dei parametri stabiliti dal presente titolo.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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