Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 34
1. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio svolgono le funzioni amministrative concernenti:(118)(5):
a) la caccia, la pesca e la gestione delle autorizzazioni fatte salve le funzioni di vigilanza e controllo esercitate dalle province;(119)
b) il coordinamento, la vigilanza e il controllo sugli enti, aziende, consorzi e organizzazioni locali operanti in materia di agricoltura e foreste;
d) l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
e) le commissioni e i comitati provinciali previsti da norme statali e regionali, compresa la nomina dei relativi componenti, operanti in materia di agricoltura e foreste;(120)
f) il rilascio delle autorizzazioni per l'acquisto dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi;
g) le attività di assistenza tecnica, di informazione e di divulgazione di livello provinciale, nonché di formazione professionale, ad esclusione della formazione dei tecnici dei servizi di sviluppo agricolo;
h) lo svolgimento dei servizi riguardanti il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzo agevolato per l'agricoltura, compreso il conferimento della qualifica di utente di motori agricoli (UMA);
i) le azioni di interesse locale per la promozione agroalimentare, anche relative alle produzioni biologiche e tradizionali;(121)
i bis) produzioni biologiche, compresa la concessione delle deroghe previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di produzioni biologiche;(122)
k) le funzioni amministrative relative alla formazione, arrotondamento e consolidamento della proprietà coltivatrice;
l) le azioni di dimensione provinciale finalizzate allo sviluppo delle certificazioni volontarie e al sostegno delle richieste di riconoscimento delle produzioni ai sensi delle normative comunitarie;
n) il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, compreso il finanziamento dei piani per lo sviluppo aziendale, per la fase di produzione e di trasformazione aziendale;
q) l'istruttoria, l'accertamento e i controlli per l'erogazione di premi, integrazioni di reddito previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali, nonché gli interventi di mercato;
r) la rilevazione e il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare e l'attuazione dei programmi provinciali d'intervento relativi all'educazione alimentare e alle politiche nutrizionali, comprese quelle biologiche;
s) la gestione del sistema informativo agricolo e forestale di livello provinciale e le rilevazioni statistiche agricole previste dal programma statistico nazionale e dagli analoghi programmi regionali, in raccordo con i sistemi informativi attivati presso le CCIAA ai sensi di quanto disposto all'articolo 33, comma 1, lettere q) e s);
u) il controllo e la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali nonché gli adempimenti derivanti dall'applicazione delle norme inerenti alla riproduzione animale;(124)
v) le attività istruttorie e la gestione degli interventi conseguenti alle avversità atmosferiche e alle calamità naturali, a sostegno delle colture e delle strutture aziendali, nonché delle infrastrutture rurali a livello provinciale, nell'ambito delle zone delimitate ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera e);
z) tutte le funzioni amministrative già attribuite da leggi statali agli ex ispettorati agricoli provinciali;
aa) l'iscrizione delle superfici vitate negli albi regionali dei vigneti a denominazione d'origine (DO) e negli elenchi regionali delle vigne a indicazione geografica tipica (IGT) e il relativo controllo;(126)
aa bis) l'iscrizione delle fattorie didattiche nell’elenco di cui all’articolo 159 e il controllo sul permanere dei requisiti d’iscrizione;(127)
aa quater) il controllo dei requisiti d’iscrizione delle imprese agromeccaniche nell’albo di cui all’articolo 13 bis;(129)
aa sexies) l’iscrizione degli utilizzatori dell’indicazione facoltativa di qualità“prodotto di montagna” nell’elenco regionale;(130)
aa septies) l’iscrizione nell’anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare delle risorse genetiche di interesse alimentare e agrario locali di origine vegetale, animale o microbica a rischio di estinzione o di erosione genetica.(130)
1 bis. Le funzioni di vigilanza e controllo spettanti alle province in materia di caccia e pesca sono esercitate, a esclusione della provincia di Sondrio, in raccordo con le competenti strutture regionali e sono svolte dal personale dei contingenti determinati da Regione Lombardia con le modalità e le qualifiche previste dalle norme nazionali e regionali di riferimento.(131)
2. Fatte salve le disposizioni di cui al Titolo IV, la provincia di Sondrio e le comunità montane, per i relativi territori, e la Regione per il restante territorio svolgono le funzioni amministrative concernenti:(132)(5)
a) il miglioramento e lo sviluppo delle produzioni animali e vegetali di rilevante interesse locale;
b) le sistemazioni idraulico-agrario-forestali e le manutenzioni di piccola entità delle aree boscate;
c) gli interventi in materia di forestazione, silvicoltura e arboricoltura, compresi l'assestamento e la pianificazione dei beni silvo-pastorali, nonché l'organizzazione delle squadre antincendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito dal comma 3;
d) il vincolo idrogeologico, fatte salve le competenze poste in capo ai comuni ai sensi della vigente normativa e quanto stabilito dal comma 3;
2 bis. La Regione esercita le funzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 assicurando, anche tramite i propri uffici territoriali, la diffusione sul territorio dei servizi erogati.(133)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
121. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. aa) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25.
122. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. bb) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25.
123. La lettera è stata abrogata dall'art. 1, comma 1, lett. cc) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25.
127. La lettera è stata aggiunta dall'art. 10, comma 1, lett. p) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19 e successivamente modificata dall'art. 7, comma 1, lett. j) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia