Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 34 bis
(Semplificazione in materia di funzioni attribuite dalla normativa statale alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli enti locali)(134)
1. L’abbattimento degli alberi di olivo di cui al decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 (Divieto di abbattimento degli alberi da olivo) non è soggetto ad autorizzazione.
2. L’esercizio della trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose di cui al decreto legislativo luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152 (Disciplina per l’esercizio e l’incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi dei cereali e delle leguminose) non è soggetto a licenza o denuncia.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
134. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. dd) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia