Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 36
(Acquisizione di servizi)
1. La Regione e gli enti locali, in relazione alle funzioni amministrative di cui al titolo II e al presente titolo, possono affidare a soggetti terzi, in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, selezionati tramite procedure di gara, lo svolgimento di procedimenti o istruttorie inerenti alle rispettive competenze.
2. La Regione e gli enti locali, nell'espletamento delle funzioni di rispettiva competenza, riconoscono il ruolo delle autonomie funzionali operanti sul territorio regionale, con particolare riferimento alle CCIAA.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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