Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 43
(Tutela e trasformazione del bosco)
1. Ai fini del presente titolo si intende per trasformazione del bosco ogni intervento artificiale che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente oppure l'asportazione o la modifica del suolo forestale finalizzato a una utilizzazione diversa da quella forestale.
2. Gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalla provincia di Sondrio, dalle comunità montane o unioni di comuni e dagli enti gestori di parchi e riserve regionali, per i relativi territori, o dalla Regione per il restante territorio, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale. Ai fini del riparto di competenze sono fatte salve le intese di cui all’articolo 5, comma 6, della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56‘Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni’). La conservazione della biodiversità si basa sulla salvaguardia e gestione sostenibile del patrimonio forestale mediante forme appropriate di selvicoltura finalizzate anche alla presenza di flora di interesse apistico.(145)
2 bis. Gli interventi per la realizzazione da parte di ARPA delle reti di monitoraggio dei rischi naturali, limitatamente alla installazione e al funzionamento di strumenti ed accessori per misure superficiali e profonde, strumentazioni e strutture per mire topografiche e radar e stazioni meteorologiche, sono effettuati previa comunicazione dell’Agenzia agli enti competenti.(146)
3. Le autorizzazioni alla trasformazione del bosco prevedono, a carico dei richiedenti, gli interventi compensativi finalizzati a realizzare:
a) nelle aree con elevato coefficiente di boscosità, di norma identificate con quelle di montagna e di collina, specifiche attività selvicolturali ai sensi dell’articolo 50 volte al miglioramento e alla riqualificazione dei boschi esistenti, al recupero delle condizioni agronomiche dei pascoli e al riequilibrio idrogeologico, compresi gli interventi sulla rete viaria forestale previsti dagli strumenti di pianificazione forestale, nonché interventi di recupero ambientale delle malghe, dei fabbricati a servizio degli alpeggi, anche con finalità di miglioramento paesaggistico, purché attuati nel rispetto dei materiali e delle tipologie costruttive tradizionali e senza modificazione della sagoma o incremento della volumetria legittimamente esistente;(147)
b) nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità, di norma identificate con quelle di pianura, rimboschimenti e imboschimenti con specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale, su superfici non boscate di estensione almeno doppia di quella trasformata, da sottoporre a regolare manutenzione fino all'affermazione.
4. I piani di indirizzo forestale, in relazione alle caratteristiche dei territori oggetto di pianificazione, delimitano le aree in cui la trasformazione può essere autorizzata; definiscono modalità e limiti, anche quantitativi, per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco; stabiliscono tipologie, caratteristiche qualitative e quantitative e localizzazione dei relativi interventi di natura compensativa, in conformità al comma 3 e al provvedimento di cui al comma 8. In mancanza dei piani di indirizzo forestale, è vietata la trasformazione dei boschi d'alto fusto non autorizzata dall'ente territorialmente competente ai sensi del comma 2; l'autorizzazione può essere concessa, dopo aver valutato le possibili alternative, esclusivamente per:(148)
e) manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di edifici esistenti purché non comportino incremento di volumetria e siano censiti dall'agenzia del territorio.
e bis) adeguamento igienico sanitario, o altri adeguamenti derivanti da obblighi di legge, di edifici esistenti e censiti dall'agenzia del territorio.(150)
5. I piani di indirizzo forestale possono prevedere obblighi di compensazione di minima entità o l'esenzione dall'obbligo di compensazione in relazione a interventi:
6. In mancanza dei piani di indirizzo forestale:(151)
7. Gli interventi compensativi, le successive manutenzioni e il reperimento delle aree a tal fine necessarie sono a carico del richiedente l'autorizzazione alla trasformazione del bosco. Gli interventi possono essere realizzati anche dall'ente che ha rilasciato l'autorizzazione; in tal caso, il richiedente versa l'intero importo presunto corrispondente alla sommatoria dei costi di acquisto delle aree di intervento, di progettazione, di realizzazione e di successiva manutenzione degli interventi compensativi.
7 bis. Le somme di cui al comma 7 sono destinate all’esecuzione degli interventi compensativi di cui al comma 3, assicurando la riserva del 20 per cento per interventi in aree in prossimità del bosco trasformato.(152)
7 bis1. Le somme di cui al comma 7 riscosse dalla Regione sono prioritariamente utilizzate, a favore dei territori di pianura e di collina, attraverso bandi di finanziamento secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato nel settore forestale.(153)
8. Con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto delle esigenze di tutela di cui al comma 2, sono definiti:
a) l'estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco oltre la quale sussiste l'obbligo della compensazione;
b) i criteri, le procedure e i limiti per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco e per i relativi interventi di natura compensativa;
c) i criteri per la determinazione dei costi degli interventi compensativi e le procedure per il versamento di adeguate cauzioni per l'esecuzione degli interventi medesimi;
8 bis. In caso di interventi di recupero agronomico attraverso l'eliminazione della colonizzazione boschiva, in atto dopo l'entrata in vigore delle legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), si applica la disciplina prevista dall'articolo 149, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e non è prevista l'esecuzione di interventi compensativi ai sensi dell'articolo 43, comma 3.(154)
8 ter. Il comma 8 bis si applica quando siano contemporaneamente rispettate le seguenti condizioni:(154)
a) la superficie boscata direttamente interessata dal recupero non abbia già beneficiato di contributi pubblici per il miglioramento forestale;
8 quater. La trasformazione del bosco a seguito di operazioni di ricerca e di valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e culturale è esente dall'obbligo di compensazione.(155)
8 quinquies. La Giunta regionale, nel provvedimento di cui al comma 8, può prevedere per i comuni montani una riduzione degli oneri degli interventi compensativi, qualora, nell’ambito degli strumenti di cui all’articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale), promossi dalla Regione, siano previsti interventi di trasformazione del bosco.(156)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
145. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a) della l.r. 15 luglio 2014, n. 21 e successivamente dall'art. 2, comma 3, lett. d) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7 , dall'art. 2, comma 3, lett. e) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7e dall' art. 11, comma 1, lett. b) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.
147. La lettera è stata sostituita dall'art. 7, comma 1, lett. m) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13 e successivamente modificata dall'art. 19, comma 4, della l.r. 7 agosto 2020, n. 18.
148. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b) della l.r. 15 luglio 2014, n. 21 , dall'art. 2, comma 1, lett. c) della l.r. 15 luglio 2014, n. 21 e dall'art. 11, comma 1, lett. c) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.
154. Il comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. e) della l.r. 15 luglio 2014, n. 21 e successivamente sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. d), della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia