Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 45
(Protezione dagli incendi boschivi e difesa fitosanitaria)
1. La Regione attua direttamente o tramite le province, le comunità montane e gli enti gestori di parchi e riserve regionali le iniziative di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, nonché le attività di formazione e informazione, avvalendosi anche del supporto del volontariato, specificatamente organizzato, addestrato ed equipaggiato.
2. Per rendere più efficaci le azioni volte a limitare i danni causati dagli incendi boschivi, la Giunta regionale, annualmente, trasferisce risorse alle comunità montane, alle province e agli enti gestori di parchi e riserve regionali per sostenere gli oneri per l'equipaggiamento, l'addestramento, l'assicurazione e il rimborso delle spese delle squadre di volontariato, nonché per le opere e gli interventi necessari per la migliore difesa dal fuoco. In alternativa a quanto previsto sugli oneri per l'assicurazione di cui al precedente periodo, la Giunta regionale può sostenere direttamente gli oneri per l'assicurazione del personale preposto all'attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, ovvero dei direttori delle operazioni di spegnimento, dei capisquadra e dei volontari antincendio boschivo. La Giunta regionale sostiene direttamente gli oneri per i programmi di intervento antincendio su scala regionale e può instaurare rapporti di collaborazione con i Carabinieri Forestali, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e le Organizzazioni di volontariato.(167)
3. In applicazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi rappresenta lo strumento di pianificazione e di programmazione del settore. Per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi è istituita la sala operativa unificata permanente di cui all'articolo 7, comma 3, della medesima legge.
4. Fatti salvi i contenuti del piano di cui al comma 3, in occasione di condizioni meteorologiche o ambientali favorevoli allo sviluppo degli incendi boschivi, il direttore generale competente dichiara lo stato di rischio per gli incendi boschivi su tutto o parte del territorio regionale, impartendo le prescrizioni necessarie.(168)
5. I comuni e le province, con l'ausilio delle comunità montane, degli enti gestori di parchi e riserve regionali e dei carabinieri forestali, nell'ambito delle rispettive competenze e secondo le indicazioni della Giunta regionale, assicurano le attività necessarie per il rispetto dei divieti e delle prescrizioni di cui all'articolo 10 della legge 353/2000.(169)
7. Le attività di controllo fitosanitario nei pascoli montani e nei boschi, nonché la produzione e la commercializzazione dei prodotti vegetali derivanti dalla selvicoltura e dall'alpicoltura sono esercitate nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo VI.
8. Nei pascoli montani e nei boschi la difesa fitosanitaria è attuata preferibilmente con metodi selvicolturali, attraverso forme di utilizzazione boschiva in grado di limitare ed attenuare, direttamente o indirettamente, l'effetto degli organismi nocivi. E' vietato il ricorso alla lotta chimica non autorizzato dalla Regione per motivi di pubblica utilità e comunque con la previsione di presidi finalizzati alla salvaguardia dell'ecosistema forestale.
9. A integrazione di quanto disposto dall'articolo 10 della legge 353/2000, la Giunta regionale adotta ulteriori prescrizioni per la difesa dei boschi dagli incendi e gli indirizzi per la ricostituzione dei soprassuoli percorsi dal fuoco.
10. Al di fuori dei casi in cui trovano applicazione l’articolo 10, comma 5, della legge 353/2000 e il comma 4 del presente articolo, è comunque vietato accendere all’aperto fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, fatte salve le deroghe previste nel regolamento di cui all’articolo 50, comma 4.(171)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
171. Il comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b) della l.r. 10 novembre 2015, n. 38e successivamente dall'art. 1, comma 2, lett. a) della l.r. 27 dicembre 2023, n. 8.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia