Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 47
1. La Giunta regionale adotta, in applicazione dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), un Programma forestale regionale, individuando obiettivi e definendo le relative linee d’azione per il sostegno al settore forestale e alle filiere connesse, in funzione delle esigenze socio-economiche, ambientali e paesaggistiche, nonché alle necessità di prevenzione del rischio idrogeologico, di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico. Il Programma forestale regionale:(173)
a) è redatto, per l’intero territorio regionale, in coerenza con la Strategia forestale nazionale adottata ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del d.lgs. 34/2018 e, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, della l.r. 12/2005, in coerenza con il piano territoriale regionale che orienta la programmazione regionale di settore e ne definisce gli indirizzi;
1.1. La Giunta regionale approva il Programma forestale regionale, previo parere della commissione consiliare competente.(174)
1 bis. La Giunta regionale, con il supporto dell’ERSAF, predispone annualmente un rapporto sullo stato delle foreste e dei servizi ecosistemici ad esse connessi, ivi comprese indicazioni circa la protezione dagli incendi boschivi e la difesa fitosanitaria dei boschi, e della filiera bosco legno – energia e lo trasmette alla competente commissione consiliare entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello oggetto del rapporto.(175)
2. La provincia di Sondrio, le comunità montane, gli enti gestori dei parchi, per i relativi territori, e la Regione, per il restante territorio, predispongono e adottano, sentiti i comuni interessati, i piani di indirizzo forestale per la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali e dei servizi ecosistemici.(176)
3. Il piano di indirizzo forestale costituisce uno strumento di analisi e di indirizzo per la gestione dell'intero territorio forestale ad esso assoggettato, di raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale, di supporto per la definizione delle priorità nell'erogazione di incentivi e contributi e per la individuazione delle attività selvicolturali da svolgere; inoltre, contiene le previsioni di cui all'articolo 43, commi 4 e 5, e all'articolo 51, comma 4.
3 bis. I piani di indirizzo forestale di cui ai commi 2 e 3, all'articolo 43, commi 4 e 5, e all'articolo 51, comma 4, favoriscono anche la presenza significativa di specie di interesse apistico, nonché di spazi idonei all'attività apistica.(177)
4. I piani di indirizzo forestale di cui al comma 2 e i loro aggiornamenti, entrambi redatti nel rispetto dei criteri di cui al comma 7 e secondo quanto previsto all’articolo 48, comma 1, sono approvati dalla Provincia di Sondrio, per il relativo territorio, previo parere obbligatorio della Regione e dalla Regione per il restante territorio, previa verifica di coerenza, sentita la provincia o la Città metropolitana di Milano, con gli indirizzi e le prescrizioni del piano territoriale di coordinamento provinciale o del piano territoriale metropolitano. I medesimi piani sono validi per un periodo minimo di quindici anni. I soli aggiornamenti a contenuto vincolato sono approvati dagli enti di cui al comma 2, fatto salvo in ogni caso il rispetto dei criteri di cui al comma 7, e comunicati alla provincia o alla Città metropolitana di Milano territorialmente competente e alla Regione.(178)
5. Le proprietà silvo-pastorali, singole o associate, possono essere gestite in base a piani di assestamento forestale a carattere aziendale, anche in versione semplificata per i boschi che svolgono prevalentemente funzioni diverse da quella produttiva.
6. I piani di assestamento forestale e i loro aggiornamenti sono approvati dagli enti gestori di parchi e riserve regionali, dalle comunità montane e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio, salvo quelli riguardanti il patrimonio forestale regionale, approvati dalla Giunta regionale.(179)
7. Al fine di assicurare una metodologia comune e valori qualitativi omogenei per la redazione della pianificazione forestale, la Giunta regionale definisce, con l'ausilio dell'ERSAF e sentita la provincia di Sondrio, le comunità montane e gli enti gestori di parchi riserve regionali, criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei piani di indirizzo forestale e dei piani di assestamento forestale, nonché criteri per il loro periodico riesame.(180)
7 bis. Nei siti natura 2000, in assenza dei piani di gestione, i piani di assestamento forestale individuano le misure di conservazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.(181)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
173. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. hh) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25 , successivamente dall'art. 2, comma 3, lett. h) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7e dall'art. 9, comma 1, lett. c) della l.r. 19 maggio 2021, n. 7. Il comma è stato sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. a) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4.
175. Il comma è stato aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. z) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1, lett. q) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13. Il comma è stato sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. c) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4e successivamente modificato dall'art. 4, comma 1, lett. h) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
176. Il comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. i) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7e successivamente modificato dall'art. 5, comma 1, lett. d) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4..
178. Il comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. j) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7e successivamente modificato dall'art 11, comma 1, lett. f) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17. Vedi anche art. 11, comma 2 della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17. Il comma è stato successivamente modificato dall'art. 17, comma 1 lett. b) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9 e dall'art. 17, comma 1 lett. c) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. Il comma è stato sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. e) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4.
179. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 3, lett. k) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7 e dall'art. 17, comma 1, lett. d) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9.
180. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 3, lett. l) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7e dall'art. 11, comma 1, lett.g) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia