Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 49
(Ricerca, formazione e assistenza tecnica)
1. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo della ricerca applicata e della sperimentazione nel settore forestale, pastorale e delle loro filiere, ai fini del miglioramento del patrimonio silvo-pastorale.
2. Per contribuire allo sviluppo delle professionalità legate alla corretta gestione del bosco la Regione promuove e sostiene la realizzazione di materiale divulgativo nel settore agro-silvo-pastorale e la formazione professionale per gli imprenditori, i professionisti e gli operatori della filiera bosco-legno e dell'alpicoltura.
3. Per le attività di ricerca, sperimentazione, formazione e divulgazione la Regione si avvale, oltre che dei propri enti strumentali, degli enti, istituzioni, associazioni e aziende, sia pubblici che privati, con competenze nel settore agro-silvo-pastorale.
4. La Regione, la provincia di Sondrio, le comunità montane e gli enti gestori di parchi e riserve regionali promuovono e incentivano l'assistenza tecnica specializzata a favore dei proprietari, dei titolari di altri diritti reali di godimento, dei possessori di boschi, pubblici e privati, e delle imprese boschive, singole o associate, ai fini della gestione corretta e sostenibile delle formazioni boscate.(182)(5)
5. La Regione si avvale dell'ERSAF e del corpo forestale regionale istituito dalla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 2 (Istituzione del Corpo forestale regionale) per promuovere condizioni di sviluppo per la ricerca, la formazione, l'assistenza tecnica e per la redazione degli inventari e della carta forestale di cui all'articolo 46. La Regione può, altresì, stipulare convenzioni con enti, istituti di ricerca, consorzi forestali, nonché con i carabinieri forestali.(183)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
182. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 3, lett. m) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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