Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 50
(Attività selvicolturali, norme forestali regionali e certificazione ecocompatibile)
1. Si considerano attività selvicolturali tutti gli interventi, diversi dalla trasformazione del bosco, relativi alla gestione forestale, quali i tagli di utilizzazione, gli sfolli, i diradamenti, le cure colturali, la difesa fitosanitaria, gli interventi di realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale vietata al transito ordinario, le opere di sistemazione idraulico-forestale, nonché i rimboschimenti e gli imboschimenti. Non si considerano attività selvicolturali gli interventi che consistono nella realizzazione di muraglioni in cemento armato o raccordi viabilistici e tutti gli interventi che non si basano su criteri di ingegneria naturalistica.
2. Le attività selvicolturali finalizzate alla salvaguardia e all'utilizzo rinnovabile e duraturo delle risorse forestali sono un fattore di sviluppo dell'economia locale e regionale e uno strumento fondamentale per la tutela attiva degli ecosistemi, dell'assetto idrogeologico e paesaggistico. Le attività di cui al comma 1 concorrono allo svolgimento della manutenzione diffusa del territorio.(184)
3. È vietata la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi autorizzati ai fini della difesa fitosanitaria o per altri motivi di rilevante interesse pubblico. E' vietato altresì il taglio a raso dei boschi laddove le tecniche selvicolturali non sono finalizzate alla rinnovazione naturale, salvo casi diversi previsti dai piani di indirizzo forestale e dai piani di assestamento redatti e approvati secondo i criteri della gestione forestale sostenibile.
4. Con regolamento(185) sono approvate le norme forestali regionali, con disposizioni distinte per tipi forestali, prevedendo norme dedicate alla gestione selvicolturale all'interno delle aree protette. Le attività selvicolturali, ovunque esercitate, devono essere conformi alle norme forestali regionali.
5. Il regolamento di cui al comma 4 disciplina in particolare:
a) le deroghe, per motivi fitosanitari o di rilevante interesse pubblico, al divieto generale di conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo;
b) le caratteristiche tecniche del taglio a raso affinché sia finalizzato alla rinnovazione naturale del bosco;
c) i criteri e le modalità per effettuare i tagli a raso previsti dai piani di assestamento forestale o dai piani di indirizzo forestale;
d) i criteri e le modalità per il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito;
e) il divieto di impiegare specie esotiche a carattere infestante, dannose per la conservazione della biodiversità;
g) le modalità e i limiti da osservare nella redazione dei piani di indirizzo forestale per l'utilizzo di mandrie e greggi per la ripulitura di boschi e di terreni incolti;
h) le modalità per lo svolgimento delle attività agro-pastorali sui terreni non boscati sottoposti a vincolo idrogeologico;
h bis) le categorie di soggetti titolati a svolgere attività selvicolturali per finalità diverse dall’autoconsumo familiare e le soglie dimensionali oltre le quali solo tali soggetti possono operare;(186)
h ter) le modalità di realizzazione di infrastrutture forestali temporanee e di sentieri, nonché le prescrizioni per il ripristino dei luoghi al termine dei lavori.(186)
6. I piani di assestamento e i piani di indirizzo forestale possono derogare alle norme forestali regionali. Per i piani di assestamento e di indirizzo forestale non approvati dalla Regione, la deroga è consentita previo parere obbligatorio e vincolante della Regione stessa. I modelli selvicolturali definiti nei piani di indirizzo forestale recano disposizioni tecniche sulla base dei tipi forestali e delle funzioni svolte dai boschi e vincolano gli enti per il rilascio di autorizzazioni e pareri, i professionisti per gli elaborati progettuali, nonché le imprese boschive e i consorzi forestali. Nel caso di superfici boscate assoggettate sia a piano di assestamento che a piano di indirizzo forestale prevalgono le norme contenute nel piano di assestamento forestale.(187)
6 bis. I piani di assestamento e i piani di indirizzo forestale sono sottoposti alla valutazione di incidenza di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Non richiedono ulteriore valutazione di incidenza i tagli e le attività selvicolturali eseguiti in conformità alle disposizioni dei piani di assestamento e dei piani di indirizzo forestale.(188)
7. L'esecuzione di attività selvicolturali in conformità alle norme forestali regionali è subordinata alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività all'ente competente per territorio. Il taglio colturale dei boschi all'interno delle riserve naturali, dei parchi naturali e, in assenza di piani di indirizzo forestale, dei parchi regionali è autorizzato preventivamente dall'ente gestore dell'area protetta. La richiesta di autorizzazione si considera accolta qualora non venga comunicato all’interessato il provvedimento di diniego entro il termine di quarantacinque giorni.(189)
8. La Giunta regionale mette a disposizione degli enti competenti e dei soggetti interessati procedure informatizzate per la presentazione della denuncia di inizio attività di cui al comma 7.
9. I tagli e le altre attività selvicolturali eseguiti in conformità al presente articolo, al regolamento recante le norme forestali regionali e alla pianificazione forestale sono considerati interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica secondo quanto previsto dall'articolo 149, comma 1, lettere b) e c), del d.lgs. 42/2004.
10. Nella concessione dei contributi previsti dagli articoli 25 e 26 è accordata priorità agli interventi realizzati direttamente dai proprietari interessati, a quelli realizzati dalle aziende agricole e dai consorzi forestali operanti nei territori oggetto degli interventi, a quelli realizzati in boschi gestiti secondo i principi della gestione forestale sostenibile, nonché agli interventi realizzati secondo tecniche di ingegneria naturalistica.(190)
11. Gli interventi di realizzazione e di manutenzione straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale e le opere di sistemazione idraulico forestale sono soggetti alle autorizzazioni per la trasformazione del bosco e per la trasformazione d'uso del suolo di cui agli articoli 43 e 44 e alle procedure autorizzative o agli atti di assenso eventualmente previsti dalla normativa vigente.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
188. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. g) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3 e successivamente modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c) della l.r. 10 novembre 2015, n. 38. Il comma è stato successivamente sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. a) della l.r. 23 luglio 2024, n. 12.
189. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. jj) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25 e dall'art. 1, comma 1, lett. kk) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25. Successivamente il comma è stato modificato dall'art. 10, comma 1, lett. aa) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19, dall'art. 10, comma 1, lett. bb) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19 e dall'art. 10, comma 1, lett. cc) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia