Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 50 bis
1. La Regione promuove, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dello Stato e dell’Unione europea, la realizzazione di impianti di arboricoltura da legno e di pioppicoltura per la valorizzazione produttiva e il miglioramento paesaggistico della pianura e, in particolare:
2. A decorrere dal 1 gennaio 2021 le concessioni relative a beni demaniali finalizzate alla realizzazione di impianti di pioppicoltura e di arboricoltura da legno, sono rilasciate o rinnovate solo ad aziende agricole certificate secondo i principi della gestione forestale sostenibile.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2022, nei parchi naturali e nelle riserve naturali di cui all’articolo 1, lettere a) e c), della l.r. 86/1983 gli impianti di arboricoltura da legno e di pioppicoltura laddove consentiti dai relativi piani sono finanziati solo se realizzati da aziende agricole certificate secondo i principi della gestione forestale sostenibile.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia