Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 55
(Progetto grandi foreste)
1. Su proposta delle province, la Regione finanzia la realizzazione di grandi foreste e di sistemi forestali, da effettuarsi preferibilmente in comprensori privi o scarsi di vegetazione forestale.
2. Le grandi foreste di cui al comma 1 sono fruibili gratuitamente dalla collettività, sono realizzate utilizzando esclusivamente specie forestali autoctone e in esse è escluso l'esercizio dell'attività venatoria.
3. La Regione con la Provincia di Sondrio e le comunità montane, nonché con il coinvolgimento degli imprenditori agricoli, promuove la realizzazione, entro il 31 dicembre 2035, di 10.000 ettari di nuovi boschi e di sistemi forestali multifunzionali rispetto a quelli esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020”, in coerenza con le finalità dell’articolo 40, comma 5, con la pianificazione forestale, territoriale e di bacino, nonché in applicazione dei protocolli internazionali. A tal fine é individuata una scala di priorità di realizzazione che tiene conto anche dei seguenti elementi: (200)(5)
a) definizione degli interventi finanziabili quali boschi, siepi, filari, aree umide, marcite, aree di regimazione delle acque, rinaturalizzazione del reticolo idrico;
b) mantenimento e valorizzazione della produttività agricola e della sua qualità;
c) ove possibile, coinvolgimento di ERSAF, distretti rurali e consorzi forestali;
d) previsioni delle pianificazioni forestali vigenti;
e) azioni non previste nell’ambito di altre misure di sostegno.
4. La Regione promuove e finanzia altresì progetti di forestazione urbana da realizzarsi in modo diffuso nei comuni che non dispongono di grandi estensioni e nei comuni fortemente urbanizzati. Gli interventi di forestazione urbana hanno lo scopo di rinaturazione e riqualificazione di aree ad urbanizzazione densa, di costruzione del paesaggio, di contenimento degli inquinanti in coerenza con le finalità della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente), di mitigazione climatica e acustica.(201)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
200. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 3, lett. m) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7 e successivamente sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. u) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13. Torna al richiamo nota
201. Il comma è stato modificato dall'art. 7, comma 1, lett. v) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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