Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 55 bis
1. La Regione promuove e sostiene interventi volti alla realizzazione e al mantenimento di boschi didattici. Ai fini della presente legge, per boschi didattici si intendono superfici di cui all’articolo 42 attrezzate per illustrare le funzioni svolte dal bosco, nonché l’utilità e la sostenibilità delle attività selvicolturali e di altre attività finalizzate a preservare e valorizzare le risorse boschive. La Giunta regionale definisce le caratteristiche e i requisiti specifici dei boschi didattici valutandone la finalità, incentivando la fruizione attraverso l’inserimento nei percorsi di formazione del comparto, promuovendo accordi con l’Ufficio scolastico regionale e con i comuni interessati affinché i plessi scolastici svolgano attività educativa nei boschi didattici.(203)
2. Per la promozione e il sostegno degli interventi di cui al comma 1è autorizzata per l’anno 2020 la spesa di euro 25.000,00 cui si provvede con le risorse stanziate con legge di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 alla missione 16 ‹Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca›, programma 01 ‹Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare› - Titolo 1 ‹Spese correnti›. Le spese per gli esercizi successivi al 2020 sono autorizzate con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
202. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 11, comma 1, lett. c) della l.r. 30 dicembre 2019, n. 23.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia