Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 55 ter
1. Nei progetti di forestazione urbana di cui all’articolo 55, nei boschi didattici di cui all’articolo 55-bis e nell’arricchimento arboreo della campagna vengono usate prevalentemente specie arboree e arbustive autoctone utili all’apicoltura e alla fauna selvatica. La Regione favorisce l’attuazione della disposizione di cui al primo periodo tramite la previsione di misure di sostegno.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia