Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 56
(Associazionismo e consorzi forestali)
1. La Regione, al fine di valorizzare il patrimonio forestale attraverso una sua corretta gestione, riconosce e promuove la costituzione di consorzi forestali e altre forme di associazione e incentiva la partecipazione di soggetti pubblici e privati.
2. I consorzi forestali sono costituiti volontariamente tra i soggetti pubblici e privati proprietari dei terreni e altri soggetti della filiera bosco-legno, al fine di svolgere prevalentemente le attività di miglioramento fondiario di cui all’articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), le attività di assistenza tecnica di cui all'articolo 49, le attività selvicolturali di cui all'articolo 50, nonché le attività di alpicoltura di cui all'articolo 51. Tali attività sono svolte prevalentemente sui terreni conferiti dai soci, nonché sul reticolo idrico minore, sulla viabilità agro-silvo-pastorale di cui all’articolo 59 e sulla rete escursionistica di cui alla legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5 (Rete escursionistica della Lombardia). I consorzi forestali svolgono altresì assistenza tecnica prevalentemente nei confronti dei loro soci.(206)
3. Ai consorzi forestali costituiti interamente da soggetti privati si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2602 e seguenti del codice civile.
4. I consorzi hanno personalità giuridica e gestiscono direttamente i terreni loro conferiti secondo il piano dei lavori approvato dai consorzi stessi nell'ambito del piano di assestamento forestale, ovvero in coerenza con gli indirizzi della pianificazione forestale.
5. Se in base all'estensione dei terreni conferiti la partecipazione pubblica al consorzio è maggioritaria, l'affidamento di lavori a terzi è soggetto alle procedure ad evidenza pubblica previste dalle normative comunitarie e nazionali.
5 bis. I consorzi forestali riconosciuti possono aggregarsi in consorzi di secondo livello per l'erogazione di servizi di supporto ai loro associati.(207)
6. La Regione trasferisce alla provincia di Sondrio, per il relativo territorio, ed eroga direttamente, nel restante territorio, fondi per il finanziamento dei servizi svolti dai consorzi forestali riconosciuti con provvedimento regionale, nonché, per un periodo massimo di tre anni e decrescenti, per la copertura delle spese di avviamento dei consorzi forestali stessi. La disposizione di cui al primo periodo, limitatamente alla copertura delle spese di avviamento, si applica anche ove si costituisca un consorzio forestale di secondo livello che raggruppi almeno i due terzi dei consorzi riconosciuti e che mantenga tale requisito per almeno cinque anni. Il finanziamento delle spese di avviamento è riservato ai consorzi che dimostrano una soddisfacente e sostenibile condizione amministrativa e finanziaria.(208)
7. La Giunta regionale definisce direttive sulla costituzione dei consorzi, inclusi quelli di secondo livello, sui loro statuti, sulle procedure di riconoscimento, sui criteri e sulle modalità di finanziamento.(209)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
206. Il comma è stato modificato dall'art. 7, comma 1, lett. y) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13 e dall'art. 7, comma 1, lett. z) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13.
208. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 3, lett. n) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7 , dall'art. 10, comma 1, lett. b) e lett. c) della l.r. 8 agosto 2022, n. 17e successivamente dall'art. 5, comma 1, lett. g) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia