Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 57
(Albo delle imprese boschive)
1. E' istituito l'albo regionale delle imprese boschive, cui vengono iscritte imprese con idonee capacità tecnico-professionali nell'esecuzione delle attività selvicolturali di cui all'articolo 50 o delle attività di manutenzione degli impianti di arboricoltura da legno. Le imprese boschive iscritte all'albo, nonché le imprese con analoghe qualifiche attestate da altre Regioni o da altri Stati membri dell’Unione europea, possono ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico.(210)
2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la tenuta e l'aggiornamento dell'albo, nonché i criteri, i tempi e le modalità per l'iscrizione nello stesso e per la sospensione o cancellazione in casi di gravi violazioni delle norme in materia ambientale, forestale, del lavoro e di sicurezza. L’albo è reso pubblico, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, al fine di consentire la corretta esecuzione delle attività selvicolturali.(211)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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