Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 57
(Albo delle imprese boschive)
1. E' istituito l'albo regionale delle imprese boschive, cui vengono iscritte imprese con idonee capacità tecnico-professionali nell'esecuzione delle attività selvicolturali di cui all'articolo 50 o delle attività di manutenzione degli impianti di arboricoltura da legno. Le imprese boschive iscritte all'albo, nonché le imprese con analoghe qualifiche attestate da altre Regioni o da altri Stati membri dell’Unione europea, possono ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico.(210)
2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la tenuta e l'aggiornamento dell'albo, nonché i criteri, i tempi e le modalità per l'iscrizione nello stesso e per la sospensione o cancellazione in casi di gravi violazioni delle norme in materia ambientale, forestale, del lavoro e di sicurezza. L’albo è reso pubblico, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, al fine di consentire la corretta esecuzione delle attività selvicolturali.(211)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
210. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. ll) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25 e dall'art. 1, comma 1, lett. mm) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25.
211. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. nn) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25e successivamente dall'art. 5, comma 1, lett. h) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4 e dall'art. 5, comma 1, lett. i) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia