Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 58
(Professionalità degli operatori forestali)
1. La Regione promuove, sentiti la provincia di Sondrio, le comunità montane, gli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali e le parti sociali interessate, la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore silvo-pastorale, avvalendosi dell'ERSAF.(212)
2. Le cooperative, i loro consorzi, i consorzi forestali e le imprese boschive che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, comprese le sistemazioni idraulico-forestali e le utilizzazioni boschive, sono equiparate agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
212. Il comma è stato modificato dall'art. 5, comma 1, lett. b) della l.r. 6 agosto 2010, n. 14 e successivamente dall'art. 2, comma 3, lett. o) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia