Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 59
(Viabilità agro-silvo-pastorale, gru a cavo e fili a sbalzo)
1. La viabilità agro-silvo-pastorale comprende la viabilità forestale e silvo-pastorale, come definita dall’articolo 3, comma 2, lettera f), del d.lgs. 34/2018, e la viabilità rurale intesa come la rete di strade che attraversa aree prevalentemente agricole e che è funzionale a garantire la tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica delle stesse aree agricole e l’accesso ai fondi e ai fabbricati rurali. Sulla rete della viabilità agro-silvo-pastorale, sulle mulattiere e sui sentieri il transito di mezzi motorizzati è consentito solo per i mezzi di servizio e per quelli autorizzati in base a regolamenti comunali predisposti sulla base di uno schema-tipo di regolamentazione del transito approvato dalla Giunta regionale, nel rispetto dei vincoli posti dalla legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5 (Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico) e da altre specifiche discipline di settore.(213)
1 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale e delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del d.lgs. 34/2018.(214)
2. La provincia di Sondrio, le comunità montane, gli enti gestori dei parchi, per i relativi territori, e la Regione per il restante territorio, predispongono, compatibilmente con i regimi di tutela ambientale e i relativi strumenti di pianificazione, piani di viabilità agro-silvo-pastorale, nell'ambito dei piani di indirizzo forestale, allo scopo di razionalizzare le infrastrutture e di valorizzare la interconnessione della viabilità esistente.(215)(5)
4. E’ vietato il transito dei mezzi motorizzati nei boschi e nei pascoli, ad eccezione dei mezzi di servizio e di quelli autorizzati dalla Regione per la circolazione sulle proprie aree demaniali.(217)
4 bis. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 4, con il regolamento di cui all’articolo 50, comma 4, compatibilmente con le esigenze di tutela del patrimonio forestale, sono definite le modalità e le procedure con cui gli enti forestali, per il territorio di rispettiva competenza, possono autorizzare manifestazioni con mezzi motorizzati. Nel caso in cui il territorio interessato dall’autorizzazione sia ricompreso in una area protetta regionale e/o nazionale, gli enti gestori di queste ultime sono tenuti a esprimere un parere preventivo vincolante. In ogni caso i responsabili organizzativi delle predette manifestazioni dovranno curare la realizzazione di opere compensative e di pulizia e manutenzione del percorso previo congruo deposito cauzionale o congrue garanzie fideiussorie bancarie o assicurative da prestare, preventivamente al rilascio dell’autorizzazione, agli enti proprietari dei boschi, dei pascoli, delle mulattiere e dei sentieri, al fine di garantire la copertura dei costi necessari per l’eventuale esecuzione delle opere di conservazione e/o di rimessa in pristino dello stato dei luoghi, aree, mulattiere e/o sentieri utilizzati per lo svolgimento delle manifestazioni.(218)
5. I comuni provvedono a segnalare i regolamenti di transito.(219)
6. L'esbosco è effettuato, di norma, per via aerea con gru a cavo o fili a sbalzo, oppure utilizzando la viabilità agro-silvo-pastorale.
7. L’installazione di gru a cavo e fili a sbalzo per l’esbosco di tronchi ed altri assortimenti legnosi è soggetta alle procedure di assenso previste per le attività selvicolturali dall’articolo 50, comma 7, ed è resa di pubblica conoscenza attraverso i sistemi informativi regionali.(220)
8. I soggetti assentiti all’installazione di gru a cavo e di fili a sbalzo sono tenuti a stipulare una assicurazione per la responsabilità civile valida per il periodo di esercizio dell’impianto.(221)
9. Le gru a cavo e i fili a sbalzo non assentiti o abbandonati, pericolosi per la navigazione dei mezzi aerei, devono essere messi in sicurezza e rimossi. Se il proprietario non è rintracciabile o il trasgressore non ottempera, le comunità montane competenti per territorio, possono provvedere alla messa in sicurezza e alla rimozione.(222)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
215. Il comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. p) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
221. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3. Torna al richiamo nota
222. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi