Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 60
(Valorizzazione delle filiere bosco-legno e legno-energia)
1. La Regione promuove l'ammodernamento delle dotazioni, degli impianti, delle strutture e infrastrutture, dei dispositivi per la sicurezza degli operatori delle imprese di utilizzazione boschiva e di prima trasformazione del legno, quale contributo allo sviluppo della filiera bosco-legno e di corrette metodologie di lavoro nella foresta.
2. La Regione, allo scopo di promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili provenienti dalla foresta e dall'arboricoltura da legno, incentiva, anche in collaborazione con le province e le comunità montane, la realizzazione di impianti energetici alimentati a biomassa legnosa, dando priorità a quelli realizzati dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, dai consorzi forestali e dai proprietari di superfici boscate.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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