Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 63
(Natura giuridica e raccordo con la programmazione)
1. L'ERSAF è un ente di gestione, di ricerca e sperimentazione, di promozione e di supporto tecnico e amministrativo nei settori agricolo, agroalimentare, agroforestale e della montagna in Lombardia.(240)
2. L'ERSAF ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia statutaria, amministrativa, organizzativa, tecnica, finanziaria e contabile nei limiti di cui al presente titolo.
3. L'ERSAF, in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi della programmazione regionale, svolge attività tecnica e amministrativa a favore dei settori agricolo, agroalimentare, agroforestale, del territorio rurale e della montagna, nonché a favore di altri enti pubblici.(241)
4. La Giunta regionale, per assicurare la coerenza dell'azione dell'ente con gli indirizzi definiti dal documento di programmazione economico-finanziaria regionale, entro quindici giorni dalla sua approvazione, impartisce le direttive cui l'ERSAF deve uniformarsi nella predisposizione degli atti di programmazione.
5. Sono atti di programmazione dell'ERSAF il piano triennale e il programma annuale da redigersi in conformità agli indirizzi e alle direttive regionali.
6. Il piano triennale dell'ERSAF, aggiornabile annualmente, fornisce un quadro previsionale delle tipologie di interventi, delle risorse necessarie, dei tempi di attuazione e dei risultati attesi. (242)
7. Il programma annuale dell'ERSAF indica, in modo aggregato a livello regionale e disaggregato a livello provinciale e territoriale, gli obiettivi specifici, i progetti, il quadro finanziario, nonché il sistema di verifica dei risultati. (243)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
240. Il comma è stato modificato dall'art. 5, comma 1, lett. d) della l.r. 6 agosto 2010, n. 14. Torna al richiamo nota
241. Il comma è stato modificato dall'art. 5, comma 1, lett. e) della l.r. 6 agosto 2010, n. 14. Torna al richiamo nota
242. Il comma e' stato modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a) della l.r. 23 dicembre 2008, n. 33. Torna al richiamo nota
243. Il comma e' stato modificato dall'art. 1, comma 3, lett. b) della l.r. 23 dicembre 2008, n. 33. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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