Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 64
(Funzioni e attività)
1. Le funzioni dell’ERSAF e le correlate attività, in riferimento:(244)
a) al settore agricolo comprendono la formazione specialistica, l’assistenza tecnica, lo sviluppo dell’innovazione tecnologica e della competitività delle aziende, della ricerca e dei servizi innovativi alle aziende agricole e alle imprese agroalimentari, la promozione dei prodotti e delle produzioni lombarde, compresa l’agricoltura biologica, nonché il sostegno all’agricoltura delle zone montane, marginali e delle aree protette, incluse le attività di valorizzazione del turismo rurale;
b) al settore forestale e al territorio rurale comprendono la gestione e valorizzazione del demanio forestale, la valorizzazione economica del legname, le attività vivaistiche, il supporto alla lotta contro gli incendi boschivi e lo svolgimento di attività gestionali sul territorio relative alle funzioni del servizio fitosanitario regionale, il supporto tecnico nei settori della produzione e utilizzo delle biomasse e nelle tematiche relative all’agroambiente e allo sviluppo sostenibile del territorio, lo studio e valorizzazione dei suoli e della fitodepurazione, l’agrometeorologia, la valorizzazione e protezione della fauna selvatica e ittica autoctona, la tutela e la valorizzazione del sistema delle aree protette e della biodiversità, nonché l’aggiornamento di studi e buone pratiche per lo sviluppo delle aree agroforestali montane e il supporto per la tutela e la valorizzazione del paesaggio rurale e forestale;
c) al settore della difesa del territorio comprendono la difesa del suolo, nonché gli interventi idraulico-forestali e gli interventi sui dissesti idrogeologici dei versanti.
2 bis. L’ERSAF svolge altresì attività di ricerca tecnologica e scientifica, nonché di ricerca per l’ecologia e l’economia su tematiche di interesse per le aree montane.(246)
3. L’ERSAF esercita le funzioni e le attività di cui ai commi 1 e 2 bis anche in collaborazione con altre realtà pubbliche e private.(247)
4. L'ERSAF fornisce alla Giunta regionale gli elementi e i dati necessari per la predisposizione degli atti di programmazione concernenti i settori agricolo, forestale e di difesa del territorio, nonché in relazione al territorio rurale e alla montagna. (248)
5. L'ERSAF può svolgere attività a favore di soggetti pubblici e privati secondo le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento organizzativo, nel rispetto comunque del perseguimento prioritario delle finalità pubbliche proprie dell'ente; le predette attività sono remunerate secondo apposito tariffario.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
244. Il comma è stato sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. d) della l.r. 6 dicembre 2024, n. 20. Torna al richiamo nota
246. Il comma è stato aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. f) della l.r. 6 agosto 2010, n. 14. Torna al richiamo nota
247. Il comma è stato sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. f) della l.r. 6 dicembre 2024, n. 20. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi