Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 66
(Raccordo con altri soggetti pubblici e privati)
1. Le attività di cui all'articolo 64 sono svolte dall'ERSAF in raccordo con gli altri soggetti pubblici e privati operanti nei settori agricolo, forestale e di difesa del territorio, nonché in relazione al territorio rurale e alla montagna, e in particolare con le autonomie locali e funzionali, con le CCIAA, con le università e gli altri enti di ricerca, con gli enti gestori dei parchi nonché con il mondo produttivo.(255)
2. A tal fine l'ERSAF può, mediante apposite convenzioni, istituire forme di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati operanti nel campo della ricerca, sperimentazione e gestione, riferite ai settori di propria competenza, nonché in relazione al territorio rurale e alla montagna, con particolare riguardo alle università e agli altri istituti di ricerca; può stipulare accordi con operatori nei nei medesimi settori, nonché in relazione al territorio rurale e alla montagna finalizzati all'applicazione dei risultati di ricerche, sperimentazioni, indagini conoscitive e di mercato. Può inoltre, mediante specifici accordi, condurre ricerche, indagini e sperimentazioni per conto di enti locali, autonomie funzionali e operatori privati.(256)
3. L'ERSAF predispone e aggiorna un'apposita banca dati telematica per la divulgazione delle informazioni acquisite ed elaborate, garantendone l'accesso gratuito agli operatori del settore; promuove altresì campagne informative di pubblica utilità.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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